RITARDO AEREO – PERDITA BAGAGLI

 

 

RISARCIMENTO DANNI

 

 

Anche l'attesa di poco più di un'ora senza ricevere informazioni per la partenza dell'aereo costituisce uno stress tale da essere risarcito.
Nel caso in cui il ritardo del vettore aereo sia di circa un'ora e trenta minuti, al passeggero vittima di tale ritardo è riconosciuto il diritto al risarcimento danni da valutarsi in via equitativa in € 300,00. E ciò in quanto, il disagio, causato dal mancato rispetto, da parte del vettore aereo, della Carta dei diritti del passeggero, ha posto lo stesso in una condizione di indubbio pregiudizio psico-fisico.

 

Nel caso de quo, sebbene si trattasse di ritardo di circa un'ora e trenta minuti, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dallo stress di natura psico-fisica, in favore del passeggero al quale, non è stata fornita alcuna informazione circa i motivi che hanno determinato il ritardo, né è stato fornito un pasto caldo al passeggero vittima del ritardo del vettore aereo. Tale principio, stabilito dalla menzionata Carta dei diritti del passeggero, emanata dall'Enac, prevede che: "il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco… Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti".

[Giudice di Pace di Sant'Anastasia - sentenza n.2779/2006].

 

 

 


RITARDO AEREO

 

La compagnia aerea è responsabile in caso di ritardo o smarrimento dei bagagli dall’inizio delle operazioni di imbarco sino al compimento di quelle di sbarco (anche dei bagagli), compreso il periodo durante il quale siete a bordo dell’aeromobile.  

 

Per momento iniziale si intende quello in cui il vettore assume la vigilanza e la protezione del passeggero con la consegna della carta di imbarco, praticamente quando il passeggero è in fila presso il gate di imbarco, come si dice “dal momento della chiamata per l’imbarco”. Il momento finale è generalmente l’ingresso alla sala arrivi dell’aeroporto.

 

Più volte è stato riconosciuto dagli organi giudiziari il diritto dei consumatori ad essere risarciti anche per il ritardo aereo: il “fattore tempo” è importantissimo, infatti l’aereo si prende anche per il tempo che fa guadagnare rispetto ad altri mezzi. Le norme di diritto interno che disciplinano la materia del ritardo aereo e dello smarrimento dei bagagli sono l’art. 1681 c.c., l’art. 1218 c.c. che disciplina la responsabilità del vettore per il ritardo e l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto e l’art. 942 del codice della navigazione (che consente alla compagnia aerea di liberarsi dalla responsabilità per danni provando di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitarli).

 

Un passo avanti è stato fatto con la disciplina contenuta nella Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999  che prevede in caso di ritardo nel trasporto di bagaglio la responsabilità della compagnia aerea, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure possibili per evitare il danno o che era impossibile adottare tali misure, per un importo massimo di 100.000 d.s.p.

 

Per la distruzione, perdita, o danno dei bagagli la disciplina è  la stessa. Se poi il bagaglio è registrato la compagnia è responsabile sempre. E’ anche possibile al momento della registrazione del bagaglio, rilasciando una dichiarazione speciale (detta dichiarazione di valore) e pagando un supplemento, aumentare il limite di responsabilità della compagnia in caso di smarrimento del bagaglio. E’ utile saperlo perché in genere al momento del check-in le compagnie aeree non informano il consumatore di questa possibilità. 

Alla Convenzione di Montreal è stata data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la legge 10.01.2004 n. 12 e, al fine di creare un “mercato unico del cielo”, a  livello comunitario è stato emanato il regolamento 889/2002 del 13 Maggio 2002 per adattare il regime di responsabilità comunitario alle statuizioni della Convenzione di Montreal.

 

In caso di ritardo aereo la Convenzione di Montreal stabilisce, nella cifra di 4150 d.s.p. per passeggero, il risarcimento del danno a questi dovuto dalla compagnia per il ritardo. Non vi è nessuna norma che quantifica il ritardo, quindi si potrà in genere parlare di ritardo se si arriva a destinazione in un tempo notevolmente superiore a quello di regola necessario, rispetto agli orari pubblicati dalla compagnia aerea ed in relazione al percorso stabilito per quella tratta aerea.

Smarrimento dei bagagli

 

Con l’intensificarsi del traffico aereo internazionale accade assai di frequente che il passeggero, giunto a destinazione, abbia la sgradevole sorpresa del mancato arrivo del proprio bagaglio: è prevista in questi casi la possibilità di ottenere un risarcimento.

La normativa in vigore è contenuta nella Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata dalla Convenzione di Montreal.

 

In relazione se si tratti di voli nazionali e internazionali:

 

 - In caso di volo Internazionale il vettore dovrà corrispondere al passeggero, per il bagaglio non giunto a destinazione, una somma forfetaria pari a:

 

    €   24,00 per ogni kg di peso per i bagagli registrati

    € 461,00 per quelli non registrati.

 

L’espressione “bagaglio registrato” indica sostanzialmente tutte quelle valigie che, al momento del check-in, siano state fatte oggetto di pesatura ed etichettatura di riconoscimento prima della presa in consegna da parte del vettore.

I bagagli “non registrati” sono invece quelli non sottoposti alle predette formalità.

Rimborso spese: il passeggero, il cui bagaglio sia andato smarrito all’arrivo a destinazione, ha diritto anche ad un rimborso delle spese poste in essere in considerazione dell’avvenuto smarrimento. Le spese cui ci si riferisce riguardano soprattutto il vestiario, gli effetti personali e devono essere comunque documentate.

A questa disciplina va aggiunta in ogni caso quella prevista dal D.Lgs 111 del 1995, in tema di responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero per l’acquisto di pacchetti viaggi “tutto compreso”.

 

In caso di volo nazionale, la perdita del bagaglio comporterà a carico della compagnia aerea un risarcimento fino a a 17,04 € per ogni kg di peso per quelli non registrati, salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore € 222,08 per bagaglio non registrato.

 

 

 

 

Risarcimento in caso di dichiarazione di valore

 

Sia in caso di volo internazionale che in caso di volo nazionale, è possibile aumentare i livelli di risarcimento (387 € per valigia) mediante una dichiarazione di valore da compilare al momento del check in (ad un costo di 7,74 € per bagaglio).

 

 

 

 

Bagaglio a mano

 

Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 461 € per passeggero (nei voli internazionali) e fino a 1000 € circa per passeggero (nei voli nazionali), nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia.

 

Ecco cosa si deve fare se il bagaglio è stato smarrito dalla Compagnia Aerea oppure è arrivato danneggiato (ad es. privo di ruote o di maniglia, ecc.):

 

Recarsi all’Ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto (lost & found) con il biglietto e il tagliando del bagaglio e denunciare l’accaduto, compilando il Rapporto di Irregolarità Bagaglio (RIP) che dovrà poi essere allegato alla richiesta di risarcimento da inoltrare alla compagnia aerea ed, eventualmente, alla compagnia assicurativa con la quale si è stipulata apposita polizza. La denuncia all’Ufficio oggetti smarriti avvia le ricerche del bagaglio perso.

 

La denuncia di smarrimento e la richiesta di risarcimento alla compagnia aerea devono esser fatti:

 

per i voli nazionali: entro 3 giorni dall’arrivo per i danni ed entro 14 per lo smarrimento;

per i voli internazionali: entro 7 giorni dall’arrivo per i danni e 21 giorni per lo smarrimento.

 

I reclami possono essere inoltrati verbalmente, per iscritto, per fax, per posta elettronica, tramite segreteria telefonica. Ma è sempre meglio farlo per iscritto per tenerne prova.

 

La compagnia aerea deve rispondere per iscritto entro 30 giorni e offrire la possibilità di una conciliazione extragiudiziale, è tenuta ad elaborare un resoconto annuale dei reclami ricevuti ed a metterlo a disposizione degli utenti.

 

Non ultimo è importante ricordare che la giurisprudenza sta iniziando a riconoscere la responsabilità della compagnia aerea anche per altri tipi di danni eventualmente subiti perché la compagnia aerea: “è responsabile per i danni causati dal ritardo del trasporto aereo, al viaggiatore, ai bagagli ed alle merci” (ad es. si pensi al caso di chi prende l’aereo per un appuntamento di lavoro ed a causa del ritardo perde la possibilità di essere assunto o di concludere un affare).

 

 

Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a: info@infortunisticalaguardia.it