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Anche i proprietari di animali (coinvolti in un
incidente automobilistico o causato da terzi per grave colpa) hanno diritto
al risarcimento del danno morale:
Il
tuo animale domestico o da gregge è rimasto vittima di un incidente stradale?
Il
risarcimento del danno morale è rivolto al proprietario dell’animale
(domestico o da pascolo) oltre al valore dell’animale rimasto vittima.
La
nostra equipe esaminando la dinamica del sinistro, mette a tua completa
disposizione la sua indiscussa esperienza al fine di ottenere una veloce e
ottimale liquidazione del danno.
-REGOLAMENTO SULLA DETENZIONE DEI CANI-
Il proprietario di un cane è
sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
Art. 1 – Norme di buongoverno
1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno,
l’opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite
giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite
giornaliere.
Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto
volte superiore da quella minima richiesta dalla tabella1.
I cani tenuti in locali, boxes, devono potersi muovere giornalmente in modo
corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all’aperto. Ogni altro
requisito è definito nell’allegato 1 del presente Regolamento.
Art. 2 – Identificazione
1. I cani presenti sul territorio comunale di Osio Sopra dovranno essere
regolarmente identificati presso l’Anagrafe Canina (ASL).
2. La Polizia Locale potrà effettuare controlli casuali alla popolazione canina
anche accompagnata e potrà richiedere l’esibizione del documento di
identificazione del cane da parte dei proprietari.
3. Qualora l’animale non risultasse identificato (tramite tatuaggio o
microchip), il proprietario avrà 7 gg. di tempo per provvedere alla
identificazione dell’animale e sarà tenuto a fornire alla PL copia
dell’avvenuta identificazione.
4. Gli animali rinvenuti vaganti sul territorio Comunale saranno recuperati
secondo normativa vigente.
Art. 3 – Divieto di detenzione a catena.
E’ permesso, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di
un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal
terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle
estremità.
Art. 4 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito
l’accesso alle aree autorizzate del territorio comunale.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche
la apposita museruola come Ordinanza 3 marzo 2009 pubblicata in G.U. il
23.03.2009, n. 68.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per
particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
Art. 5 – Aree e percorsi destinati ai cani.
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico,
possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi
destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare
liberamente, senza guinzaglio e museruola (salvo che il cane non sia
pericoloso per aggressioni precedentemente apportate, quindi note al
proprietario, possessore o conduttore), sotto la vigile responsabilità degli
accompagnatori, anche per evitare danni alle piante o alle strutture
presenti.
Art. 6 – Accesso negli esercizi pubblici.
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno
libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a
tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Osio Sopra
salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma dalle norme esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali
negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed avendo a
portata di mano la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non
creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all’interno di
quegli esercizi che presentino documentata comunicazione al Sindaco.
Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani e per quanto non
previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in
materia.
Art. 7 – Tutela del patrimonio pubblico
1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non
compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di
qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di
proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa di € 50,00, a cui si aggiunge il
risarcimento per il danno causato.
Art. 8 – Obbligo di raccolta degli escrementi.
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno
l’obbligo di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi sul
suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro
del luogo. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area
pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero
territorio comunale.
2. I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida
non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso
pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o
altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli
escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo.
Art. 9 – Maltrattamento di animali.
1. E’ vietato metter in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo
nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore
giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o
scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
3. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o
costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che
impediscono all’animale di manifestare i comportamenti
tipici della specie.
4. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo,
chiusi nei cofani posteriori delle auto.
5. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare
loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi
contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di
sdraiarsi e rigirarsi.
6. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in
movimento.
Art. 10 – Trasporto di animali da affezione
E’ fatto assoluto divieto di trasportare animali nei portabagagli non
opportunamente arieggiati. In estate è fatto assoluto divieto di tenere
animali chiusi nell’abitacolo anche se il mezzo di trasporto è collocato
all’ombra e con finestrini parzialmente aperti. Il perdurare della sosta,
potrebbe allontanare l’ombra dal mezzo di locomozione.
Art 11 – Obblighi del proprietario o detentore del cane I proprietari o
detentori del cane devono:
1 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante
la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
2 - portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in
caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3 - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
4 - acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche
fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
5 - assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche
esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui
vive;
Art. 12 – Comportamenti vietati
Sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l’aggressività del
cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la
rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici: questi sono
consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da
considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale.
Art. 13 – Percorsi formativi per i proprietari di cani Vengono istituiti
percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di patentino; i
percorsi, le cui spese sono a carico dei proprietari stessi, saranno
organizzati dai comuni, che, sulla base dell’Anagrafe canina ed in
collaborazione con il Servizio Veterinario, decideranno in quali casi il
percorso formativo è da ritenersi obbligatorio.
Per
Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
franchisinginfortunistica@gmail.com
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