Risarcimento Danni Contrattuali & Extracontrattuali:

 

Il settore che più di ogni altro “genera” danni risarcibili è quello dei danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli.

Ma non è raro che i danni risarcibili derivino da infortuni sul lavoro e non, da fatti illeciti altrui, da rapporti commerciali e “di lavoro” in genere, da inadempimento contrattuale, da vacanza rovinata per colpa del tour operator, da allagamenti condominiali ecc; le fattispecie sono le più varie.

La nostra equipe potrà fornire validissima e preparata assistenza e consulenza.

 

Danno contrattuale: 

Il danno contrattuale racchiude, in realtà, molte ipotesi differenti tra loro, anche se riguardano essenzialmente sempre un inadempimento.

·         Danno da aspettativa non realizzata: viene risarcito al contraente l'esatto corrispettivo di quanto si sarebbe aspettato dall'esecuzione del contratto. Va precisato che l'aspettativa non riguarda soltanto il ricevere un bene o un'utilità (danno emergente) ma anche di poterne fare uso in seguito (lucro cessante). Questa distinzione è importante, perché prefigura un risarcimento anche se l'altra parte non ha ancora adempiuto al corrispettivo monetario (teoria della differenza).

·         Danno da affidamento: impostazione completamente opposta alla prima, riguarda la condizione del contraente qualora non avesse stipulato il contratto e qualora quest'ultimo si sia rivelato inadempiuto, sia per volontario inadempimento dell'altra parte sia per invalidità o inefficacia successiva. Si parla in questo caso di interesse contrattuale negativo. Si tutela l'affidamento riposto dal contraente nella buona esecuzione e validità del contratto, e non della corretta esecuzione dello stesso come nell'ipotesi di danno precedente, la quale ha un carattere dinamico mentre in questo caso si considera l'aspetto statico di un fatto storico che ha causato danno.

·         Danno da risoluzione del contratto: la risoluzione di un contratto non pregiudica il successivo risarcimento, come sancito dall'art.1458, ma esonera soltanto l'altra parte alla prestazione obbligatoria. Se per alcuni è un'ipotesi particolare di "danno da affidamento", cui sopra, per il fatto che un contratto risolto è come se non fosse mai stato efficace, altra dottrina e prevalente giurisprudenza nega questa impostazione ritenendo meritevole anche l'interesse positivo del contraente che ha risolto il contratto. Non è però assimilabile al primo tipo di danno, in quanto è lo stesso risolutore a rinunciare a tale prestazione, pertanto l'unico danno risarcibile è quello relativo al lucro cessante

·         Danno da carente protezione: i relativi rimanenti danni capiti occasionalmente durante l'esecuzione del contratto, in principio non ritenuti tutelabili ma successivamente ritenuti parte dell'adempimento.

 

Danno extra-contrattuale:

È il danno che non rientra nelle ipotesi precedenti, basato sulla consolidata regola che guarda all'ingiustizia del danno e alla condizione soggettiva di chi lo ha cagionato. Prerogativa essenziale è il carattere, almeno tendenzialmente, patrimoniale del danno da risarcire. Pur condividendone aspetti con il danno contrattuale, come il principio della casualità giuridica, se ne discosta perché non ci si attende un corrispettivo per l'aspettativa non realizzata, bensì per quella di non subire danni da terzi.

 

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