|
Danni cagionati da terzi - Insidia stradale e responsabilità
del comune per cose in custodia ex art.2051 I danni
contro terzi sono tutti quei danni che vengono risarciti da una compagnia di assicurazione
perchè un proprio assicurato li ha causati ad una terza persona, coinvolta
suo malgrado nel sinistro. Nei danni contro terzi rientrano tutti i danni
contro le persone, contro le cose e anche contro gli animali. Questo tipo di
danni può, a sua volta, essere causato da persone, da cose o da animali. Se
la persona che causa il danno, in modo colposo o doloso, è coperta nella sua
attività da una polizza assicurativa di
responsabilità civile, sarà la compagnia a risarcire la terza persona per il
danno, fino al massimale convenuto nella
polizza. Se invece il soggetto che causa il danno non è coperto da una
polizza, il risarcimento avverrà a carico del soggetto stesso. Il
soggetto danneggiato in quanto persona diversa dall'assicurato, con le nuove
norme del Decreto Bersani del 2007, nel caso di danni di lieve entità,
ottiene l'indennizzo dalla sua compagnia di assicurazione. Si tratta della
nuova disciplina del cosiddetto risarcimento diretto, volta ad accelerare le
procedure a favore della vittima. Non
soltanto le polizze Rc tutelano dai danni fatti a terzi. Si possono stipulare
polizze facoltative per i danni causati da membri del nucleo familiare, dalla
normale conduzione della propria abitazione o anche da parte dei propri
animali. Se un
figlio procura un danno, o se il danno viene causato da una perdita d'acqua,
o un vicino viene morso dal cane, le polizze per danni contro terzi
provvedono, al posto dell'assicurato, al risarcimento di questi danni. Lo
stesso discorso va fatto anche per l'ambito delle persone giuridiche, vale a
dire imprese o società. Le polizze
a tutela dei danni causati a terzi possono essere anche di tipo
professionale. Per esempio, a tutela dei liberi professionisti: un medico, un
avvocato, un notaio che nel proprio lavoro danneggino un'altra persona,
possono attraverso queste polizze assicurative, essere tutelati nello
svolgimento della propria attività ed essere sollevati dall'eventualità di
dover risarcire danni erroneamente causati a terzi da loro assistiti. Stesso
discorso vale per le imprese edili e industriali. Anche a
difesa di qualsiasi prodotto che in generale viene immesso sul mercato, si
può stipulare una polizza per i danni contro terzi, che garantisce dalle
problematiche che l'uso del prodotto può generare durante le pratiche di
consumo. Anche le assicurazioni di viaggio includono nelle proprie tutele
anche i danni a terzi. Se in vacanza causo un incidente a un'altra persona,
in un paese straniero io sarò così comunque tutelato dal pagamento degli
indennizzi per questa persona. Per quanto
riguarda le responsabilità Civili (spesso anche penali) nei confronti di
terzi (pubblici, privati, enti etc…) operiamo a 360° gradi per identificare
le responsabilità. La nostra equipe
vanta una considerevole esperienza, con risultato positivo, per la gestione
di pratiche inerenti alle negligenze, imprudenze e imperizie di terzi,
gestendo e valutando sotto ogni profilo di colpa.
- STUDIO
DINAMICA DEL SINISTRO E CONSULENZA DETTAGLIATA - RICHIESTE
DANNI SUBITI O CAGIONATI A TERZI - ANTICIPO
SPESE MEDICHE - CONSULENZA MEDICO LEGALE GRATUITA - VISITE
SPECIALISTICHE ED ESAMI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE. -
ASSISTENZA ALLE AZIENDE – ENTI – PRIVATI - RECUPERO
DEL DANNO PER L’ASSENZA DI DIPENDENTE O SOCIO COINVOLTO IN INCIDENTE
STRADALE. -
CONSULENZA E ASSISTENZA. Insidia stradale e responsabilità del comune per cose in
custodia ex art.2051 Nell'ipotesi
di lesioni riportate dall'utente di una strada urbana, il danneggiato deve
essere risarcito, in quanto nei confronti del Comune trova applicazione, la
presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, a meno
che risulti oggettivamente impossibile l'esercizio di un adeguato controllo
da parte dell'ente proprietario. Ne consegue la necessità per il danneggiato
di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in
custodia ed il danno arrecato, spettando all'Ente l'onere di provare il
fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado
di interrompere il nesso causale che lega l'evento lesivo alla cosa. Si
tratta di una responsabilità che si ricollega evidentemente all’obbligo di
provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche per evitare pericoli e
salvaguardare la sicurezza degli utenti. La decisione in commento si
inserisce in quella che è stata, almeno nel passato, una controversa
questione: se la responsabilità della Pubblica Amministrazione, per i danni
provocati da buche presenti sulle strade potesse essere invocata soltanto in
forza dell’art. 2043 C.C. o fosse proponibile la responsabilità per le cose
in custodia ex art. 2051 C.C. La revisione ed evoluzione giurisprudenziale di
questi ultimi anni, orientata per il configurarsi, in determinate situazioni,
della responsabilità ex art. 2051 C.C, impone oggi una attenta valutazione
della singola fattispecie ed un scelta di non secondaria importanza della
“effettiva” causa pretendi. Basti pensare a quella che rappresenta la
differenza più evidente e significativa: il diverso regime dell’onere della
prova. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire:
“l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul
piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi
di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art.
2043 c.c., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato
attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un
pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di
responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento
del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie
normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della
responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni
prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cass. Sez. III,
sent. n. 12329 del 06-07-2004). Tornando alla vicenda decisa dal Tribunale, e
sintetizzandone i fatti, a seguito di una caduta causata da una buca presente
su un marciapiedi sconnesso e con mattonelle divelte, è stato convenuto in
giudizio il Comune per sentirlo condannare, in quanto responsabile delle
lesioni personali riportate, al risarcimento del danno patito, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali. Nell’atto di costituzione il
Comune ha chiesto il rigetto della domanda per l’insussistenza di una
situazione di pericolo integrante gli estremi della “insidia stradale”
Inoltre, la richiesta è stata contestata nell’an
come nel quantum debeatur per “l’eccessività della
pretesa risarcitoria”. L’interesse della sentenza in commento, a giudizio
dello scrivente, risiede in larga parte nel ripetuto richiamo ai diversi
principi fissati (nel tempo) dalla giurisprudenza di legittimità, ai quali
(ultimi) in sostanza il giudice dichiara di volersi adeguare. Peraltro, il
giudice del Tribunale ha ritenuto necessario illustrare preliminarmente
l'excursus giurisprudenziale di legittimità che, come si è fatto cenno, nel
tempo ha fatto registrare una modificazione di orientamento. Prima di passare
ai motivi della decisione ha voluto “dar atto del revirement
giurisprudenziale che ha interessato la vexata
quaestio dell’applicabilità, alla pubblica amministrazione, della presunzione
di responsabilità prevista dall’art. 2051 c. c. per quelle categorie di beni
– come le strade pubbliche - che sono oggetto di utilizzo generale e diretto
da parte di terzi”. Nel ripercorrere l’evoluzione degli orientamenti
interpretativi, fa osservare come in una fase iniziale, i giudici di
legittimità abbiano escluso radicalmente l’applicabilità dell’art. 2051 c.
c., indicando il referente normativo della responsabilità nella norma
generale di cui all’art. 2043 c.c.. La colpa trovava fondamento sulla
“elaborazione del concetto di “insidia” o “trabocchetto” determinante un
“pericolo occulto” per il carattere oggettivo della non visibilità e
soggettivo della non prevedibilità (Cass. 2244/69; 5539/97; 2850/98;
1571/04)”. La situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non
prevedibile, che da luogo al cosiddetto trabocchetto o “insidia” stradale, individua un “indice tassativo ed
ineludibile della responsabilità della pubblica amministrazione (Cass.
10654-04; 11250-02; 2850-98)”. Tuttavia, viene fatto osservare,
l'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., comporta
che sia l’utente danneggiato a dover provare l'esistenza dell'insidia non
visibile e non prevedibile. Precisa lo stesso tribunale di Foggia che “solo a
partire dagli anni ’80 si è aperta una breccia nell’orientamento
tradizionale, che ha portato la Suprema Corte ad affermare l’applicabilità
dell’art. 2051 c.c. anche nei confronti della p.a. , seppure limitatamente ai
beni demaniali o patrimoniali di non notevole estensione non suscettibili di
generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività (Cass.
5567-84), quali, ad esempio, la villa comunale (Cass. 58-82), la rete fognaria
(Cass. 2319-85), le pertinenze della stazione ferroviaria, il trefolo e la
fune di guardia di una linea elettrica di proprietà dell’Enel (Cass.
265-96)”. Aggiunge, che in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono
stati indotti ad un nuovo esame della questione sull’impulso dalla pronuncia
della Corte costituzionale n. 156 del 1999, la quale, ha ritenuto come non
violi il dettato costituzionale l’interpretazione dell’art. 2051 c.c. che ne
esclude l’applicabilità alla p.a. “allorché sul bene di sua proprietà non sia
possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d’uso, diretto e
generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad
impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”. A seguito della
pronuncia della Consulta, “che ha fatto riemergere differenze ormai sopite”,
la notevole estensione del bene e l’uso generale e diretto sono stati
considerati “meri indici” dell’impossibilità di un concreto esercizio del
potere di controllo sul bene, “da riscontrarsi attraverso un’indagine svolta
caso per caso”. In particolare, chiarisce il Tribunale, “il contrasto si è
polarizzato tra l’interpretazione favorevole ad escludere la presunzione di
responsabilità ex art. 2051 c.c. per quei beni demaniali (come le strade
pubbliche) oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte della
collettività (v. Cass. 2410-05) e la diversa interpretazione orientata nel
senso di evitare quello che è stato definito un automatismo interpretativo
(Cass. 19653 e 6515 del 2004)”. Si tratta di un indirizzo interpretativo che
si è persino svincolato dai suddetti “indici”, di fonte giurisprudenziale,
della notevole estensione del bene e dell’uso generale della cosa da parte di
terzi. Per tale ultimo orientamento, “seguito dalla terza sezione civile
della Cassazione, con le sentenze n. 3651 del 20-02-06 e 5445 del 14-03-06” ,
al quale il giudice della decisione commentata aderisce: “presupposti
applicativi della fattispecie di responsabilità descritta dall’art. 2051 c.c.
sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa”. Ora, tenuto conto
che la norma introduce una “responsabilità presunta” a carico del soggetto
che si trovi in una determinata relazione di fatto con la cosa, avendone il
potere di “effettiva disponibilità e controllo”, “l’onere probatorio gravante
sul danneggiato si esaurisce nella prova dei descritti presupposti,
incombendo sul presunto responsabile l’onere di dimostrare – diversamente dal
paradigma generale di responsabilità di cui all’art. 2043 c. c. - l’assenza
di colpa e, quindi, che il danno si è verificato in modo non prevedibile né
superabile con l’adeguata diligenza, cioè con lo sforzo diligente dovuto in
relazione alle circostanze del caso concreto”. Nel caso di specie (l’attrice
era caduta in una “buca” presente nella sconnessa pavimentazione del
marciapiedi), è stata ritenuta sussistente la derivazione causale della
caduta dalla esistenza della “buca” e la responsabilità del Comune per
l’evento dannoso occorso all’attrice, “non avendo l’amministrazione comunale
fornito la prova (liberatoria) di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitarlo”. Per il Tribunale, il Comune “non ha tenuto il comportamento
diligente richiesto in relazione alle condizioni del bene posto sotto la sua
custodia ed all’uso dello stesso (si tratta di una strada del centro
cittadino, come tale molto frequentata), avendo omesso di verificare se la
strada versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti ed
altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione, ciò in ottemperanza
all’obbligo previsto dall’ art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, e, più in
generale, dall’art. 2051 c.c. (Cass. 723-88)”. La responsabilità dell’ente
comunale per il danno sofferto dall’attrice in conseguenza del sinistro,
viene fondata anche sull’ulteriore rilievo “che la violazione di una
specifica norma di condotta costituisce prova sufficiente della colpa della
p.a. (cfr. cit. sent. 3651-06)”. Con riguardo al risarcimento del danno è
stato risarcito il danno biologico, per la lesione dell’integrità fisica
subita, il danno biologico temporaneo e il danno morale. La liquidazione è
avvenuta tenendo conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio
che ha accertato “una invalidità temporanea totale della durata di 45 giorni,
una parziale al 70% di 30 giorni ed una parziale al 50% di ulteriori 20
giorni, nonché postumi permanenti in misura compresa tra il 2 e il 3%”. Nella
liquidazione del danno biologico si è fatto riferimento al criterio
equitativo di cui all’art. 1226 c. c., applicato “tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto e, specificamente, della gravità delle lesioni,
dei postumi permanenti, dell’età, dell’attività svolta, delle condizioni
sociali e familiari del danneggiato (tra le molte, Cass. 19057 e 8827 del
2003)”. Ritenendo, superato il criterio del triplo della pensione sociale, è
stato “assunto a parametro di calcolo quello del punto flessibile indicato
dalle tabelle milanesi del 2005, in base al quale viene differenziato il
valore del punto in relazione alla gravità della menomazione permanente ed
all’età del danneggiato secondo un criterio - rispettivamente - progressivo e
regressivo”. Anche per il calcolo del danno biologico temporaneo, è stato
applicato il criterio del punto flessibile indicato dalle cosiddette “tabelle
milanesi”. Con riguardo al danno morale, il Tribunale di Foggia ha seguito
l’orientamento secondo cui il danno morale è risarcibile anche nell'ipotesi
in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una
presunzione di colpa. In particolare, la sua risarcibilità è stata basata sul
principio fissato dalla Cassazione secondo cui alla risarcibilità del danno
non patrimoniale non osta il mancato positivo accertamento della colpa
dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una
presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe
qualificabile come reato. (Cass. civ. Sez. III, 12-05-2003, n. 7283 -
Cass. civ. Sez. III, 26-02-2004, n. 3871). La somma finale, considerata comprensiva della rivalutazione monetaria,
è stata devalutata all’epoca del fatto e l’importo
così ottenuto rivalutato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, fino alla data della decisione, “in
considerazione della natura di debito di valore della obbligazione
risarcitoria”. Sul valore della somma rivalutata sono stati riconosciuti “gli
interessi per ritardato pagamento maturati anno per anno, restando escluso
che possano computarsi dalla data dell’illecito sull’intera somma rivalutata
definitivamente (in tal senso, C. Sez. Un. 1712-95; conf.
2217-98; 11502-97; 339-96)”. Dalla data della sentenza al saldo sono stati
riconosciuti ulteriori interessi, al saggio legale. Le spese di lite sono
state integralmente compensate tra le parti, ad esclusione di quelle
liquidate ai consulenti tecnici d’ufficio, che sono state poste a carico del
Comune. Per completezza di informazione sulla responsabilità per danni da
strade in custodia, la terza sezione della cassazione si è ancora pronunciata
nel luglio scorso (Cass. Sez. III, sent. n. 15383 del 06-07-2006) fornendo le
seguenti testuali precisazioni: “La presunzione di responsabilità per danni
da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti
pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul
bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito
di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione
al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla
stessa”. “L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e
diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto
la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia.
Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale,
la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo
all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla
posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli
strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali
caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli
utenti”. “Alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade
(di cui già all'art. 2 del d.P.R. n. 393 del 1959,
ed ora all'art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992), attesa la loro natura
destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve
concludere per la configurabilità del rapporto custodiale,
in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile
una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti
criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche”.
“Per le strade comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito -
circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che
la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi
nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune. (Cassa con rinvio, Trib.
Ancona, 13 Giugno 2002)”. (Nota di Giuseppe Mommo)
LaPrevidenza.it. Per Info, Consulenza e
Assistenza Gratuita scrivete a: franchisinginfortunistica@gmail.com |