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FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA: Esaminando il caso, mettiamo a tua completa disposizione la
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LEGALE GRATUITA ; - VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI PRESSO STRUTTURE
CONVENZIONATE ; - CONSULENZA E ASSISTENZA . Gia' la legge sull'assicurazione
obbligatoria n.990/1969, che era volta ad attuare nella maniera piu' piena la
tutela del danneggiato dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, aveva
concretizzato i suoi principi ispiratori attraverso l'introduzione del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il Nuovo Codice
delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005), nel riordinare il sistema
previgente, ha confermato l'importanza di tale istituto apportando alcune
innovazioni. Il Fondo di Garanzia interviene ogni qual volta un sinistro
sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, o non coperto
da assicurazione, o assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione
coatta amministrativa. Il Codice delle Assicurazioni del 2005 ha introdotto
una quarta ipotesi, quando cioe' il veicolo sia stato posto in circolazione
contro la volonta' del proprietario, usufruttuario, locatario o acquirente
con patto di riservato dominio (art. 283, comma 1, lett. d). Il Decreto
Legislativo n.198 del 6.11.2007 (entrato in vigore il 24.11.2007) ha poi
innovato lo stesso Codice delle Assicurazioni, introducendo due ulteriori
ipotesi (art. 283, comma 1, lett. d-bis); art. 283, comma 1, lett. d-ter). Giurisprudenza e dottrina prevalente, in pendenza della
normativa passata, erano dell'avviso che l'obbligazione gravante sul Fondo di
garanzia non avesse natura indennitaria, bensi' risarcitoria. Ne conseguiva
che il Fondo copriva non solo i danni patrimoniali patiti dal danneggiato a
seguito del sinistro, ma anche quelli non patrimoniali (V. ex plurimis: Cass.
21.04.95 n. 3237 in Giustizia Civile, 1995, 648). Il nuovo Codice delle
Assicurazioni oggi qualifica espressamente il Fondo di Garanzia quale
"sistema di indennizzo", sicche' potrebbe riaprirsi il dibattito
sul punto. A sostegno della natura risarcitoria rimane in ogni caso il dato
incontrovertibile che un'interpretazione nel senso della natura indennitaria
delle prestazioni del Fondo sarebbe da ritenersi contraria alla legge delega
29.7.03 n. 229. Ai sensi dell'art. 283, comma 2, il Fondo di garanzia, qualora
il veicolo responsabile del sinistro non sia stato identificato,
risponde dei soli danni alle persone. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e'
dovuto anche per i danni alle cose (modifica introdotta dal D.LGS n.
198/2007). Incombe al danneggiato l'onere di provare la responsabilità del
veicolo non identificato, nonché l'impossibilità di identificarlo: “…il
danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del
sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo
luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass.19.9.92, n.
19762, in Rep. Giust. Civ., 1993, 323). Per quanto riguarda la prova dell'impossibilità di
identificare il veicolo danneggiante, essa si ritiene raggiunta quando il
conducente responsabile non si sia fermato, o quando il danneggiato non si
trovava in condizioni psicofisiche tali da poter identificare il veicolo
danneggiante. In ordine alla prove della responsabilità, invece, la Suprema
Corte ha statuito che nei confronti del Fondo di garanzia trova applicazione
anche la presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art.2054, II
co., c.c., data la sua posizione del tutto equiparabile a quella
dell'assicuratore. Infine, va rilevato che se i responsabili di un sinistro sono
diversi e uno solo non identificato, l'impresa designata per il Fondo di
garanzia è obbligata in solido con gli altri assicuratori (Cass. 23.1.91, n.
643, in Foro Italiano, 1991, 1, 2441). Quando il veicolo danneggiante non risulti assicurato,
ex art. 283 comma 2, il Fondo di garanzia e' obbligato a risarcire non solo i
danni subiti alla persona ma anche i danni alle cose (il D.LGS n. 198/2007 ha
eliminato il limite previgente di euro 500,00-). Per quanto riguarda il regime della prova, incombe al
danneggiato l'onere di provare la mancanza di copertura assicurativa del
danneggiante. Questa prova viene considerata raggiunta o per ammissione
esplicita del responsabile, oppure attraverso il rapporto dei Pubblici
Ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro. Va comunque rilevato che ove
manchi la risposta del responsabile all'invito di indicare il nominativo
della propria compagnia assicuratrice, la prova della mancanza di copertura
assicurativa non si considera raggiunta. Il danneggiato, infatti, deve in
questo caso provare di aver usato l'ordinaria diligenza nell'eseguire le
opportune indagini e che le stesse hanno avuto esito negativo senza sua
colpa. Nell'ipotesi in cui il veicolo del responsabile risulti assicurato
presso un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il
Fondo di garanzia è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza limiti,
alle persone (patrimoniali e non) e alle cose. Per quanto riguarda l'ipotesi del veicolo posto in
circolazione contro la volonta' del proprietario, usufruttuario, locatario o
acquirente con patto di riservato dominio, cioe' "prohibente
domino", il risarcimento e' dovuto sia per i danni alla persona che per
i danni a cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della
circolazione illegale. Infine, l'intervento del Fondo di garanzia si ha nelle due
ipotesi introdotte dal D. LGS n. 198/07: a) quando il sinistro e' provocato
da un veicolo estero che transiti sul territorio dello Stato
e che risulti privo di copertura assicurativa; b) quando il
danno e' provocato da un veicolo estero con targa non corrisponente o
non piu' corrispondente allo stesso veicolo. In questi casi, il
Fondo e' tenuto a risarcire sia i danni alla persona che i danni a cose. L'art. 286 dispone che la liquidazione del danno e' effettuata
a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive. Ne consegue che
il risarcimento del danno non viene operato direttamente dal Fondo di garanzia,
ma da un'impresa assicuratrice designata per ogni regione Italiana che viene
successivamente rimborsata dal Fondo di garanzia. La designazione delle imprese valida per un triennio, secondo
l'ultimo provvedimento attualmente in vigore (prov. n. 2496 del 28/12/2006)
e' la seguente: -Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (per le Marche e la
Puglia); -Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. (per il Lazio,
Basilicata e Calabria); -Assicurazioni Generali (per il Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Campania e Lombardia); -SARA Assicurazioni S.p.A. (per l'Umbria); -La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.- SAI (per la Toscana,
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia, Repubblica di
S. Marino) ); -Toro Assicurazioni S.p.A. (per la Liguria e la Sardegna); -Societa' Reale Mutua di Assicurazioni (per Piemonte e Valle
D'Aosta) In caso di azione giudiziaria, quindi, la legittimazione
passiva spetta esclusivamente all'impresa assicuratrice designata, e non al
Fondo di garanzia per le vittime della strada. Lo stesso avviene per la
legittimazione passiva nell’eventuale procedimento esecutivo successivo. In
caso di erronea citazione in giudizio di un'impresa che risulti designata
relativamente ad una regione diversa da quella in cui è avvenuto il sinistro,
ne consegue il difetto di legittimazione passiva rilevabile anche d'ufficio
in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 27.10.98, n. 10694, Guida
al diritto, 1999, 96). La proposizione dell'azione diretta richiede, more solito, il
preventivo adempimento dell'onere della richiesta risarcitoria con lettera
raccomandata con R.R. che deve essere inoltrata all'impresa assicurativa
designata nonche' al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. nei casi previsti
dall'art. 283, primo comma, lett. a), b), d), d-bis) e d-ter). L'azione in
questi casi puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni dalla
richiesta risarcitoria. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b),
d-bis) e d-ter) deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del
danno. Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
franchisinginfortunistica@gmail.com |