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INCIDENTI SPORTIVI: Quando parliamo di infortuni sportivi ci
riferiamo a tutte le attività antagonistiche che vengono svolte all’interno
di: - Palestre - Incidenti sulle piste di sci - Infortunio sportivo a Scuola - Durante la lezione di equitazione - La responsabilità civile negli
infortuni sportivi Identificando
la responsabilità, siamo in grado di gestire la pratica al fine di ottenere
un equo risarcimento. Se accusi dolori fisici devi farti
refertare in ospedale entro le 24 MAX 48 ore. Esaminando la dinamica del sinistro,
mettiamo a tua completa disposizione la nostra indiscussa esperienza ai fini
di ottenere una veloce e ottimale liquidazione di tutti i danni subiti.
Le palestre Anche
gli infortuni che si verificano in palestra
danno diritto al risarcimento del danno biologico e morale, proprio come
accade per gli incidenti automobilistici. E' quanto afferma la Cassazione in
una sentenza (numero 858/2008 della Terza sezione civile) con la quale la
Corte ha riconosciuto il danno biologico e morale ad un architetto che aveva
riportato danni alla gamba, per via di una cyclette
difettosa, all'interno di una palestra.
Incidenti sulle piste di sci Negli ultimi otto anni, né
il numero degli incidenti sulle piste di sci, né la gravità delle ferite
riportate sono aumentati. È quanto risulta da uno studio condotto l'anno
scorso dagli ospedali bernesi di Frutigen, Interlaken e Berna (Insel)
presso oltre 1800 appassionati di sci e snowboard. Infortunio a scuola Gli
infortuni nelle scuole italiane provocano 103 mila 390 feriti in un anno, di
cui 90.478 alunni e 12.912 insegnanti. Cifre parziali, perché si tratta solo
dei casi denunciati all’Inail per ottenere i rimborsi e non riguardano
personale tecnico-amministrativo e bidelli. E
soprattutto in netto aumento: nel 1999 gli infortuni erano 83.561, di cui
79.168 studenti e 4.393 insegnanti. (Fonte ww.lastampa.it/scuola del 3
settembre 2008). Le
cause degli incidenti sono in gran parte di natura strutturale. A pesare
sullo scarso livello di sicurezza è l’età: il 95 per cento degli edifici
accusa più di 40 anni. E non è tutto. Secondo il ministero dell’Istruzione,
il 70 per cento degli edifici scolastici ha ancora barriere architettoniche,
in barba alle normative che a partire dal 1968 ne prevedono l’eliminazione. E
come segnala l’ultimo rapporto sulla sicurezza nelle scuole di Cittadinanza
Attiva - che ha preso in esame 271 scuole in 12 regioni - il 20,4 per cento
dei cortili, dove spesso gli studenti fanno ginnastica o ricreazione, sono
ingombri di mobilio e nel 19 per cento dei casi sono usati come discariche di
rifiuti. Nel 18 per cento delle scuole si verificano crolli di intonaco, nel
29 per cento delle palestre vi sono attrezzature danneggiate e nel 20 per
cento cavi elettrici scoperti, prese e interruttori rotti o divelti. Infortunio sportivo a scuola Secondo alcune notizie,
la Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’alunno che gioca a calcio
a scuola non svolgerebbe un’attività pericolosa e dunque in caso di infortunio
non ha diritto ad essere risarcito. Ma la sentenza non ha nulla di clamoroso.
Se non prova la responsabilità (culpa in vigilando) del docente e della
scuola, l’alunno che si fa male svolgendo un’attività normalmente praticata a
scuola non può pretendere alcun tipo di risarcimento fondato sulla
responsabilità civile e ex art. 2043 e seguenti del Codice civile. La scuola
e il docente sono tenuti a pagare i danni all’allievo solo quando se ne provi
la negligenza, l’imprudenza o la violazione di norme giuridiche nonché il
nesso di causalità tra condotta colpevole ed evento dannoso. Del resto, anche
il docente se cade dalle scale di una scuola può chiedere i danni
all’istituto solo se prova l’esistenza di un comportamento illegittimo che ne
sia causa. E’ un principio chiaro e consolidato che ruota attorno alla
massima “chi rompe paga”. Altra fattispecie è invece il rischio di infortunio
degli studenti (per i docenti le cose vanno diversamente,
come il nostro sito ha più volte evidenziato)
coperto dall’INAIL. Tutti gli alunni sono assicurati presso l’Inail per le
attività svolte a scuola, comprese le attività sportive e l’ente assicuratore
è tenuto a pagare, e infatti paga, come si legge nel documento pubblicato
sotto, in questa pagina. In questo caso non occorrerà provare alcuna
responsabilità civile (cioè da colpa). Però, stando a quanto si legge nei
brani della sentenza della Cassazione citati dagli articoli di stampa, il
difensore del ragazzo ha scritto che “il gioco del calcio non fa parte dei
programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli
studenti di scuola media” e ha puntato sulla pericolosità del calcio, ex art.
2050 del Codice civile. Se è stata presentata entro i termini la domanda
all’INAIL per il risarcimento dell’infortunio, l’alunno sarà risarcito perché
– si ribadisce – tutti gli alunni sono assicurati. INAIL
- DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrali Prestazioni - Direzione Centrali
Rischi Alunni
di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di
infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti
contributivi. In materia di istruzione e formazione professionale la
distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata
abolita con l'introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come
percorso formativo unico. Questo nuovo ciclo comprende due fasi: • la scuola
primaria (ex scuola elementare) • la scuola
secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) . I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi
di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i
diversi gradi di complessità. Tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le
“scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola
primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti
della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle
“esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965. Considerato che: • il rischio di
infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie
e sportive comporta è lo stesso nella
scuola primaria e in quella secondaria di primo grado • sotto il profilo della tutela assicurativa non si può
quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di
primo grado (ex scuola media inferiore) • vige il principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”,
la circolare n. 79/2004 è integrata
con le seguenti disposizioni . Disposizioni Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che
per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di
alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per
gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di
“scienze motorie e sportive”. Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole
non statali; La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati
nell'ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento
di un premio annuale a persona da
variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite. Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole
statali La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati
nell'ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato. Decorrenza
Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati
all'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti: • è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1°
novembre 2005 - 31 ottobre 2006) • sarà versato in sede di regolazione. Nei casi in cui l'Inail corrisponderà prestazioni con
riferimento a periodi antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno
scolastico in cui si sono verificati gli infortuni. L’equitazione CORTE DI
CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 23 novembre
1998, n. 11861, Pres. Giuliano, Rel. Segreto, PM Raimondi
(parz. diff.), Ric. Lezzi
(avv. De Vito), Res. Creti’ ( avv. Prunas-Starace)
ed altra. Responsabilità
civile - Proprietà di animali - In
genere - Attività di equitazione svolta da allievi all’interno di
un circolo ippico - Danni subiti dagli allievi -Presunzione di
responsabilità ex art. 2052, e non ex art. 2050 - Conseguenze -Prova
liberatoria - Caso fortuito - Rilevanza - Portata. (Cod.Civ. Artt. 2050, 2052). L’attività
di equitazione svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un
istruttore, con cavalli collaudati e addestrati ad essere montati da persone non
esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza
delle regole fondamentali dell’equitazione, non può in linea di principio,
proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività
pericolose ex art. 2050 Cod.Civ.,- salvo
l’accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso
concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento
dell’attività equestre- ed è pertanto soggetta alla presunzione di
responsabilità di cui all’art. 2052 Cod. Civ., prevista a carico del
proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in
uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso agli allievi durante le
esercitazioni. Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un’attività
del proprietario ( o di chi si serve dell’animale), ma da un’attività
dell’animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia
nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che
presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della
assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito
attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione
dell’onere della prova: all’attore compete solo di provare la esistenza del
rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo,
mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale. CORTE
DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 4 dicembre
1998, n.12307, Pres. Giuliano, Rel. Segreto, PM Raimondi
(parz. diff.), Ric. Raniboni (avv. Smiroldo-Ghezzi),
Res. Centro Reg. inccremento ippico di crema (avv.
Ciabattini-Dossena). Responsabilità
civile - Proprietà di animali - Scuola di
equitazione - Danni causati da caduta da
cavallo - Responsabilità dell’esercente la
scuola - Titolo - Prova liberatoria - Prova
dell’assenza di colpa - Insufficienza - Prova del caso fortuito
- Necessità. (Cod.Civ. Artt. 2050, 2052). In caso
di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una
lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o
utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla
presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 Cod.Civ.,
e non a quella i cui all’art. 2050 Cod. Civ., a meno che non si tratti di
danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola
di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità
di controllo dell’animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto
ad un comando valido, rende pericolosa l’attività imprenditoriale di
maneggio. In tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa
ex. Art. 2050 Cod. Civ., l’esercente l’attività stessa come prova liberatoria
dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
La responsabilità del proprietario dell’animale, ex art. 2052 Cod.Civ., costituisce una ipotesi di responsabilità
oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale.
Ne consegue che al proprietario ( o all’utilizzatore) dell’animale che ha
causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente
fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la
prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè
imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale). L’equitazione
e la responsabilità del gestore del maneggio I Fatti La
prima sentenza che si annota vede un’amazzone citare in giudizio il
proprietario di un maneggio al fine di ottenere il risarcimento del danno
subito in seguito alle lesioni personali riportate a causa dello scartamento
del cavallo che si accingeva a sellare nel box, in presenza del personale
addetto. Contro la sentenza di primo grado che condannava il proprietario del
maneggio al risarcimento, quest’ultimo proponeva appello adducendo la
condotta imprudente dell’amazzone che era entrata da sola nel box. La Corte
d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la
domanda, ritenendo che il comportamento dell’attrice fosse stato colposo, ma
in riferimento ad una fattispecie diversa da quella dedotta nel giudizio di
primo grado: per la Corte d’appello non si trattava più di lesioni da
schiacciamento contro il muro del box, bensì da caduta da cavallo (che
l’amazzone avrebbe condotto comunque con imprudenza). L’amazzone proponeva
quindi ricorso alla Corte di Cassazione censurando, in primo luogo, la
ricostruzione del fatto accolta in Corte d’Appello, in quanto differente da
quella prospettata dalle parti (interessantissimo punto dai risvolti
squisitamente processualistici, ma che esulano dall’economia di questo
scritto); in secondo luogo censurava l’affermazione della Corte d’Appello
secondo la quale nei casi di responsabilità previsti dagli artt. 2050 e 2052
del Codice Civile spetterebbe al danneggiato fornire la prova di non essersi
comportato colposamente. Nella
seconda sentenza i fatti dedotti in giudizio sono parzialmente diversi (un
cavaliere chiede il risarcimento del danno subito in seguito alla caduta da
cavallo mentre, durante l’ultima ora di lezione del corso, si accingeva a
saltare un modesto ostacolo, che peraltro aveva già saltato in precedenza) ma
i problemi di diritto sollevati sono del tutto simili, così come la soluzione
prospettata dalla Suprema Corte. La Corte d’Appello di Brescia ha sostenuto
che nel caso dedotto in giudizio non era applicabile nè
l’art. 2050 perchè non si trattava di attività
pericolosa, nè l’art. 2052 dal momento che il
cavaliere è "colui che ha in uso il cavallo" e, quindi, semmai
sarebbe stato egli stesso legittimato passivo in caso di danni provocati dal
cavallo. In ogni caso, continuava la Corte d’Appello, nelle fattispecie citate
è il danneggiato che deve provare vuoi il nesso eziologico tra l’animale e il
danno verificatosi vuoi l’omissione delle cautele necessarie da parte
dell’esercente l’attività pericolosa o il proprietario dell’animale. I problemi Sono
di grande attualità i problemi che emergono dalla lettura delle narrate
vicende giudiziarie, e la soluzione univoca fornita dalla Corte di Cassazione
nelle sentenze cui è dedicata questa nota. Da una parte per il recente
interesse della dottrina nei confronti dell’argomento specifico (sport
dell’equitazione e responsabilità civile), dall’altra per il consolidamento
dell’orientamento giurisprudenziale in ordine alla definizione della natura
della responsabilità oggettiva, o per meglio dire, aggravata. In
questa sede occorre, prima di tutto, verificare se e in quali casi l’attività
di maneggio sia un’attività pericolosa e quindi il gestore debba rispondere
per i danni causati dal contatto con i cavalli ex art. 2050 del Codice
civile. In
secondo luogo sarà utile chiarire la natura della responsabilità del
proprietario di un animale, per i danni causati da quest’ultimo, al fine di
ripartire correttamente l’onere probatorio tra danneggiato e persona tenuta
al risarcimento. Una disanima degli elementi della fattispecie prevista
dall’art. 2052, infine, consentirà di chiarire meglio chi è "il
proprietario o colui che ha in uso l’animale", e quindi individuare con
sicurezza i legittimati passivi, e che ruolo gioca il "caso
fortuito" quale unica esimente della responsabilità del proprietario. L’attività di maneggio può considerasi
"attività pericolosa"? La risposta al quesito
fornita dalla giurisprudenza non è sempre stata univoca. Si
rinvengono pronunce che definiscono l’attività di maneggio e la gestione di una
scuola di equitazione come una "attività pericolosa" e quindi la
responsabilità per danni causati dall’animale rientrerebbe nell’alveo della
fattispecie prevista dall’art. 2050 Cod.Civ. (Cass.
22 febbraio 1979, n. 1155, Dir.prat.ass.,1981,147; App.Catania,
26 marzo 1982, Riv.dir.sport., 1982,
192). Vi è da notare, però, che in tutti questi casi i giudici hanno definito
quest’attività "pericolosa" con una valutazione ex post,
vale a dire dopo aver analizzato come si fossero comportati il cavallo e il
cavaliere in concreto. La pericolosità, inoltre, riguarda le scuole o i
circoli ippici e non lo sport dell’equitazione in sè
e per sè considerato. La Corte di Cassazione
esclude, infatti, la responsabilità ex art. 2050 Cod. Civ. per i noleggiatori
di cavalli, quando organizzino una passeggiata in brughiera o un trekking
(Cass., 22 febbraio 1979, 1002, Foro pad., 1979, I, 3: in questa
decisione, nel respingere le doglianze del ricorrente, la Corte nega
recisamente che il pericolo sia elemento connaturato allo sport della
equitazione). Non
mancano però decisioni, anche molto vetuste, che riconducono la
responsabilità del gestore di maneggio nell’alveo dell’art. 2052 Cod.civ.: responsabilità del proprietario dell’animale o
di chi se ne serve, quindi (Cass., 11 febbraio 1946, Riv.giur.circ.trasp.,
1947, 273; Trib Milano, 10 ottobre 1985, Resp.civ.prev., 1986, 172; Trib. Perugia, 5
settembre 1989, Foro pad., 1990, I, 339; Trib. Asti, 31 dicembre 1992,
Riv.dir.sport., 1993, 746; Cass., 11
febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994,
674; afferma la pericolosità dell’attività di doma di un cavallo selvatico
Cass., 24 maggio 1988, n. 3616, in Giur.it.,1989, I, 1, 99 ma si
tratta, ovviamente, di una ben diversa attività da quella di maneggio
all’interno di un tranquillo campo ostacoli! ). La
dottrina (G. Zuddas, Il concetto di attività pericolosa e l’equitazione, in
Foro pad., 1990, I, 339; G. Catalano, Vecchio e nuovo sull’art. 2050 Cod.Civ.(intorno a cadute da cavallo e responsabilità
civile), in Riv.dir.sport., 1993, 746)
opera dei distinguo, evitando così pericolose generalizzazioni: fattori di
pericolosità potrebbero ravvisarsi solo nella equitazione praticata a livello
agonistico, per la presenza di pubblico che disturba la concentrazione,
l’elevata difficoltà degli esercizi, la tensione da gara che il fantino
inevitabilmente trasmette al cavallo (idem Franzoni, Dei fatti
illeciti, in Commentario Scialoja-Branca, a cura di Galgano,
Bologna-Roma, 1993), mentre in un circolo ippico, alla presenza di un
istruttore qualificato, con cavalli avvezzi ad essere montati da
principianti, su di un tracciato che ben conoscono, la pericolosità è quasi
inesistente, e comunque non è un elemento caratterizzante lo sport
dell’equitazione. Voce fuori dal coro è Frattarolo
(Frattarolo, La responsabilità civile per le
attività sportive, Milano,1984, pag.140; e con uguale motivazione Cass.
22 febbraio 1979, n. 1155, Dir.prat.ass.,1981,147), che però riferisce
la pericolosità dell’attività di gestione del maneggio a quella dei mezzi
adoperati, cui si potrebbe replicare, con le parole della Corte di Cassazione
(Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport.,
1994, 674): "la pericolosità del mezzo è attenuata vuoi dalle misure
materiali di cautela, vuoi dal concorso di comandi idonei del cavaliere
esperto, del capo colonna, dell’istruttore a terra che impartisce i vari
ordini". Vi è
da ricordare, infine, come nell’applicazione pratica dell’art. 2050 Cod.Civ. occorre tenere distinta - ai fini della stessa
operatività della norma in parola- la nozione di attività pericolosa da
quella di condotta pericolosa: si verifica la prima ipotesi allorquando
l’attività presenti una intrinseca potenzialità di danno a terzi; si verifica
la secondo quando una attività che con le giuste precauzioni si presenta normalmente
innocua si trasformi in pericolosa a causa della condotta di chi la esercita.
Si ricorda, a questo proposito, la tesi, sostenuta sia dalla dottrina sia dai
giudici, secondo la quale vanno annoverate tra le attività pericolose ex art.
2050 Cod. Civ. esclusivamente quelle che sono qualificate tali dalle leggi di
pubblica sicurezza o da altre specifiche norme, oppure che abbiano il
connotato della pericolosità insita nella loro natura. A
proposito giungono le sentenze della Corte di Cassazione che qui si annotano:
sulla scia di quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte (Cass.,
11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport.,
1994, 674) hanno inteso mettere ordine su questo punto. In entrambe le
decisioni si legge che è necessario operare un distinguo: in linea di
principio l’attività di maneggio, all’interno del circolo, in presenza di
personale qualificato, con cavalli collaudati e adatti all’attività di
insegnamento, su un tracciato sicuro e ben conosciuto, non può considerarsi
"attività pericolosa". Il gestore risponderà, perciò, per i danni
occorsi agli allievi, ex art. 2052, in quanto proprietario, o persona che ha
in uso l’animale. Quando, però, si tratta di esercitazioni di principianti,
ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui
inesperienza, e conseguente incapacità di controllo sull’animale, che
potrebbe essere imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto a valido
comando, o quando specifiche caratteristiche proprie del caso sono idonee a
rendere pericolosa l’attività equestre (ecco che torna la valutazione ex
post) lo svolgimento dell’attività imprenditoriale di maneggio diventa
pericolosa. In quest’ultima ipotesi il gestore, pertanto, risponderà ex art.
2050 Cod.Civ. dal momento che il cavallo costituisce
lo strumento dell’attività pericolosa. La prova liberatoria ex art. 2050 Cod.Civ. Le decisioni che si
annotato, dopo aver considerato che nei casi di specie la responsabilità del
gestore rientra nell’alveo dell’art. 2052 Cod.Civ.,
precisano tuttavia, cassando anche su questo punto le sentenze delle Corti
d’appello, come vada ripartito l’onere probatorio nel caso di responsabilità
dell’esercente l’attività pericolosa in generale. Il danneggiato non dovrà
provare il nesso causale tra il danno e l’omissione delle misure idonee ad
evitarlo da parte dell’esercente, bensì, più semplicemente, il nesso
eziologico tra l’attività pericolosa e il danno subìto. Spetterà all’esercente, per
evitare la condanna, la prova di aver adottato "tutte le misure idonee
ad evitare il danno". A tal fine non sarà sufficiente la prova negativa
di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di quelle
dettate dalla prudenza, ma dovrà fornire la prova positiva di aver
predisposto ogni misura adatta a prevenire l’evento dannoso cosicchè il comportamento del danneggiato, o di un terzo,
sia stato in grado da solo di produrre la causazione del danno e non sia solo
una causa concorrente al verificarsi dell’evento lesivo (nello stesso senso
Cass. 29 aprile 1991, n. 4710) La responsabilità ex art. 2052 Cod.Civ.
e il "caso fortuito" come prova liberatoria. La
responsabilità del proprietario per i danni causati dagli animali ha radici
molto antiche: risalgono al diritto romano le actiones
de pauperie e de pastu
che obbligavano al risarcimento il pater familias
per i danni causati dagli animali domestici prodotti da atti contrari
alla loro natura o a causa del pascolo abusivo sul fondo altrui (M.Franzoni , I fatti illeciti, Zanichelli,
Bologna, 1993, pagg. 604 ss.). Fino all’età giustinianea il danno era
riferibile al soggetto tenuto al risarcimento senza alcuna indagine intorno
all’elemento psicologico del danneggiante, si rammenti che anche la lex Aquilia non
faceva alcun riferimento alla culpa, ma in seguito -fino agli estremi
del diritto intermedio che conveniva in giudizio l’animale- si fece sempre
più strada la ricerca di una stato psicologico di colpa nel soggetto che era
tenuto al risarcimento, risarcimento visto, come insegnavano i
giusnaturalisti, come una pena. Ecco perché quando è giunta in Italia, sulla
scorta della previsione del Code Napoléon, la
previsione della responsabilità per danni causati da animali la dottrina e la
giurisprudenza hanno cercato di ricondurla nell'alveo della responsabilità
per colpa (P.Gallo, Introduzione al diritto
comparato, vol.2, Giappichelli, Torino, 1998,
pag. 369 ss). Più
tardi, solo la dottrina più attenta ha inquadrato le fattispecie previste
dagli artt. 2050-2054 nella categoria della responsabilità oggettiva,
rendendo, così, superflua la ricerca dei una qualsivoglia presunzione di
colpa del proprietario. Si tratta, infatti, di casi responsabilità aggravata
caratterizzati, appunto, dall’inversione dell’onere della prova, così come
avviene nei casi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 Cod.Civ.: non sarà chi ha subito il danno a dover
dimostrare la colpa del tenuto al risarcimento bensì sarà quest’ultimo a
dover provare che il fatto lesivo non è a lui imputabile (P. Gallo, Istituzioni
di diritto privato, Giappichelli, Torino, 1999,
pag. 746; C.M.Bianca, Diritto civile, V,
La responsabilità, Milano, 1994, 685 ss.; F.D.Busnelli,
voce Illecito civile dell’Enciclopedia giur. Treccani, XV, Roma
1989). Concordi
con la dottrina appena citata sono le sentenze della Corte di Cassazione: si
tratta di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa.
L’unica prova liberatoria sarà dunque quella del caso fortuito. A tale
proposito la Corte richiama la elaborazione giurispudenziale
compiuta intorno al caso fortuito quale esimente della responsabilità delle
cose in custodia per poi applicare la stessa definizione anche al caso di
specie stante l’identica previsione normativa:"...salvo caso
fortuito" (Cass. 11 novembre 1991, n. 12019, in Nuova giur.civ.comm., 1992, 1, I, 81; Cass. 6 marzo 1998,
n.5031, in Foro it., 1998, 10, I, 2875).
Delle due concezioni di "caso fortuito" elaborate dalla dottrina
sarà opportuno scartare quella soggettiva, secondo la quale sarebbe
sufficiente fornire la prova dell’assenza di colpevolezza, per accogliere
quella oggettiva, più rigorosa, che pretende la prova di un fattore esterno
intervenuto, da solo o concorrente, nella causazione del danno, fattore che
presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della
assoluta eccezionalità (Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass. 23 ottobre
1990, n. 10277; Cass. 29.10.1975, n. 3674; ma il danno cagionato da un
impulso inusuale dell’animale non costituisce caso fortuito Cass. 6 gennaio
1983,n.75, in Giur.it., 1983, I, 1, 1481 ). In estrema sintesi
all’attore competerà la prova dell’esistenza del rapporto eziologico tra la
cosa (o l’animale) e l’evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi,
dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva
che sia idoneo a interrompere quel nesso causale. Così
come per la responsabilità da cose in custodia, anche nel caso di cui
trattasi, il furto è considerato liberatorio, mentre è irrilevante la fuga o
lo smarrimento dell’animale. L’affermazione
della Corte d’Appello di Brescia secondo cui il cavaliere è colui che
utilizza l’animale e quindi è inapplicabile l’art. 2052, consente alla Corte
una breve puntualizzazione anche sui legittimati passivi della responsabilità
de quo. Soggetti responsabili sono il proprietario dell’animale, o ( e
si tratta di una "o" disgiuntiva, e quindi la responsabilità non
sarà solidale, a minor garanzia del danneggiato) chi ha in uso l’animale.
Utente è colui che trae dall’animale le stesse utilità che trarrebbe il
proprietario adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione
economico sociale (M. Franzoni, op.cit., pag. 610). Rileva la Corte
già in una più remota sentenza (Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994, 674) che i concetti
di "utilizzo" e di "custodia" dell’animale sono basati
esclusivamente sul conseguimento dei relativi vantaggi patrimoniali: si
tratta, infatti, di una responsabilità modellata sulla regola ubi commoda, ibi et incommoda. Quanto
precede consente di escludere in tutta tranquillità che l’allievo di una scuola
di equitazione possa essere inteso come utilizzatore dell’animale, in quanto
è pacifico che non è lui ma il gestore del maneggio a trarre vantaggio
economico dal cavallo e in quanto a lui è sottratta la disponibilità
dell’animale che deve obbedire agli ordini impartiti dall’istruttore. La responsabilità civile negli infortuni sportivi Responsabilità civile -
attività sportiva - infortunio - risarcimento del danno Per Info,
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