INCIDENTI SPORTIVI:

 

Quando parliamo di infortuni sportivi ci riferiamo a tutte le attività antagonistiche che vengono svolte all’interno di:

 

        - Palestre

        - Incidenti sulle piste di sci

        - Infortunio sportivo a Scuola

        - Durante la lezione di equitazione

        - La responsabilità civile negli infortuni sportivi

 

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Le palestre

 Anche gli infortuni che si verificano in palestra danno diritto al risarcimento del danno biologico e morale, proprio come accade per gli incidenti automobilistici. E' quanto afferma la Cassazione in una sentenza (numero 858/2008 della Terza sezione civile) con la quale la Corte ha riconosciuto il danno biologico e morale ad un architetto che aveva riportato danni alla gamba, per via di una cyclette difettosa, all'interno di una palestra.


I giudici di Piazza Cavour, confermando le statuizioni precedentemente rese dalla Corte di Appello di Roma ha riconosciuto all'atleta un risarcimento di circa 10 mila euro per il danno biologico temporaneo, 23 mila euro per quello permanente e 8 mila per il danno morale oltre le spese mediche.


Nella sentenza la Corte evidenzia che la motivazione dei giudici di merito "non e' affetta da contraddittorietà e insufficienza, sia in ordine alla qualificazione della responsabilità come responsabilità da cosa in custodia sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'affermazione in concreto di tale responsabilità". Difatti, spiega la Corte, e' risultato che l'incidente che si è verificato mentre l'atleta stava usando la cyclette della palestra, "fu causato dallo sganciamento del fermo del sellino che avveniva facilmente ed era successo altre volte". Negato invece il risarcimento del patrimoniale futuro non essendo stata fornita la prova "dell'impedimento dell'architetto alla frequentazione dei cantieri per effetto dei postumi permanenti derivatigli dall'infortunio".

 

Incidenti sulle piste di sci

 

Negli ultimi otto anni, né il numero degli incidenti sulle piste di sci, né la gravità delle ferite riportate sono aumentati. È quanto risulta da uno studio condotto l'anno scorso dagli ospedali bernesi di Frutigen, Interlaken e Berna (Insel) presso oltre 1800 appassionati di sci e snowboard.

Secondo gli autori dell'inchiesta, si denotano comunque ferite più serie alla tibia e al polso dall'introduzione degli sci carving. Con questo tipo di sci numerose persone incontrano maggiori difficoltà a controllare la loro velocità. A detta dello studio non è tuttavia necessario andare molto veloce per cadere e farsi male: in effetti la maggior parte di incidenti avvengono a una "velocità media" - secondo una stima fatta a posteriori dalle stesse vittime - e quando le condizioni di visibilità e di neve sono cattive.

In base alle indicazioni raccolte dai tre ospedali, non esiste una causa principale all'origine degli incidenti con sci o snowboard. I fattori che entrano in gioco sono diversi: alcuni comportamenti e determinate condizioni come la cattiva visibilità, le piste ghiacciate e l'utilizzo inadeguato del materiale aumentano tuttavia il rischio di caduta.

Per i praticanti dello snowboard, il rischio di lesioni è più elevato quando affrontano una pista ghiacciata a una velocità media o ridotta e in cattive condizioni meteorologiche. L'assenza del casco in questo caso aumenta ancora di più la probabilità di finire all'ospedale, anche se - sottolinea l'indagine - in generale chi fa snowboard si protegge meglio degli sciatori.

Secondo l'analisi, solo il 15 % degli incidenti sono dovuti a uno scontro con un'altra persona o con un elemento presente sulla pista, i rimanenti sono causati da un errore individuale: circa il 20 % delle persone interrogate ha ammesso di aver consumato alcool sulle piste e il 16 % di aver fumato uno spinello.

 

Infortunio a scuola

 

Gli infortuni nelle scuole italiane provocano 103 mila 390 feriti in un anno, di cui 90.478 alunni e 12.912 insegnanti. Cifre parziali, perché si tratta solo dei casi denunciati all’Inail per ottenere i rimborsi e non riguardano personale tecnico-amministrativo e bidelli.

E soprattutto in netto aumento: nel 1999 gli infortuni erano 83.561, di cui 79.168 studenti e 4.393 insegnanti. (Fonte ww.lastampa.it/scuola del 3 settembre 2008).

Le cause degli incidenti sono in gran parte di natura strutturale. A pesare sullo scarso livello di sicurezza è l’età: il 95 per cento degli edifici accusa più di 40 anni. E non è tutto. Secondo il ministero dell’Istruzione, il 70 per cento degli edifici scolastici ha ancora barriere architettoniche, in barba alle normative che a partire dal 1968 ne prevedono l’eliminazione.

E come segnala l’ultimo rapporto sulla sicurezza nelle scuole di Cittadinanza Attiva - che ha preso in esame 271 scuole in 12 regioni - il 20,4 per cento dei cortili, dove spesso gli studenti fanno ginnastica o ricreazione, sono ingombri di mobilio e nel 19 per cento dei casi sono usati come discariche di rifiuti. Nel 18 per cento delle scuole si verificano crolli di intonaco, nel 29 per cento delle palestre vi sono attrezzature danneggiate e nel 20 per cento cavi elettrici scoperti, prese e interruttori rotti o divelti.

 

Infortunio sportivo a scuola

 

 Secondo alcune notizie,  la Cassazione ha sancito il principio secondo cui l’alunno che gioca a calcio a scuola non svolgerebbe un’attività pericolosa e dunque in caso di infortunio non ha diritto ad essere risarcito. Ma la sentenza non ha nulla di clamoroso. Se non prova la responsabilità (culpa in vigilando) del docente e della scuola, l’alunno che si fa male svolgendo un’attività normalmente praticata a scuola non può pretendere alcun tipo di risarcimento fondato sulla responsabilità civile e ex art. 2043 e seguenti del Codice civile. La scuola e il docente sono tenuti a pagare i danni all’allievo solo quando se ne provi la negligenza, l’imprudenza o la violazione di norme giuridiche nonché il nesso di causalità tra condotta colpevole ed evento dannoso. Del resto, anche il docente se cade dalle scale di una scuola può chiedere i danni all’istituto solo se prova l’esistenza di un comportamento illegittimo che ne sia causa. E’ un principio chiaro e consolidato che ruota attorno alla massima “chi rompe paga”. Altra fattispecie è invece il rischio di infortunio degli studenti (per i docenti le cose vanno diversamente, come il nostro sito ha più volte evidenziato) coperto dall’INAIL. Tutti gli alunni sono assicurati presso l’Inail per le attività svolte a scuola, comprese le attività sportive e l’ente assicuratore è tenuto a pagare, e infatti paga, come si legge nel documento pubblicato sotto, in questa pagina. In questo caso non occorrerà provare alcuna responsabilità civile (cioè da colpa). Però, stando a quanto si legge nei brani della sentenza della Cassazione citati dagli articoli di stampa, il difensore del ragazzo ha scritto che “il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media” e ha puntato sulla pericolosità del calcio, ex art. 2050 del Codice civile. Se è stata presentata entro i termini la domanda all’INAIL per il risarcimento dell’infortunio, l’alunno sarà risarcito perché – si ribadisce – tutti gli alunni sono assicurati.  

INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrali Prestazioni - Direzione Centrali Rischi
Circolare n. 19 del 4 aprile 2006.

Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi.

In materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del “primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.

Questo nuovo ciclo comprende due fasi:

•  la scuola primaria (ex scuola elementare)

•  la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) .

I piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di complessità.

Tra gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965.

Considerato che:

•  il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado

•  sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

•  vige il principio della “ parità di tutela a parità di rischio ”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .

Disposizioni

Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole non statali;

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria non statale prevede il pagamento di un premio annuale a persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione delle rendite.

Modalità di pagamento del premio per gli alunni delle scuole statali

La copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola primaria e secondaria statale viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato.

 

   Decorrenza

La presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai casi in istruttoria.

Il premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all'obbligo assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti:

•  è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1° novembre 2005 - 31 ottobre 2006)

•  sarà versato in sede di regolazione.

Nei casi in cui l'Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno scolastico in cui si sono verificati gli infortuni.

 

L’equitazione

 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 23 novembre 1998, n. 11861, Pres. Giuliano, Rel. Segreto, PM Raimondi (parz. diff.), Ric. Lezzi (avv. De Vito), Res. Creti’ ( avv. Prunas-Starace) ed altra.

Responsabilità civile - Proprietà di animali - In genere - Attività di equitazione svolta da allievi all’interno di un circolo ippico - Danni subiti dagli allievi -Presunzione di responsabilità ex art. 2052, e non ex art. 2050 - Conseguenze -Prova liberatoria - Caso fortuito - Rilevanza - Portata. (Cod.Civ. Artt. 2050, 2052).

 

L’attività di equitazione svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati e addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali dell’equitazione, non può in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose ex art. 2050 Cod.Civ.,- salvo l’accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell’attività equestre- ed è pertanto soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 Cod. Civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso agli allievi durante le esercitazioni. Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un’attività del proprietario ( o di chi si serve dell’animale), ma da un’attività dell’animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione dell’onere della prova: all’attore compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.III civile, sentenza 4 dicembre 1998, n.12307, Pres. Giuliano, Rel. Segreto, PM Raimondi (parz. diff.), Ric. Raniboni (avv. Smiroldo-Ghezzi), Res. Centro Reg. inccremento ippico di crema (avv. Ciabattini-Dossena).

 

Responsabilità civile - Proprietà di animali - Scuola di equitazione - Danni causati da caduta da cavallo - Responsabilità dell’esercente la scuola - Titolo - Prova liberatoria - Prova dell’assenza di colpa - Insufficienza - Prova del caso fortuito - Necessità. (Cod.Civ. Artt. 2050, 2052).

 

In caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni, è soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 Cod.Civ., e non a quella i cui all’art. 2050 Cod. Civ., a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza e conseguente incapacità di controllo dell’animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l’attività imprenditoriale di maneggio. In tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa ex. Art. 2050 Cod. Civ., l’esercente l’attività stessa come prova liberatoria dovrà provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. La responsabilità del proprietario dell’animale, ex art. 2052 Cod.Civ., costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale. Ne consegue che al proprietario ( o all’utilizzatore) dell’animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale).

 

L’equitazione e la responsabilità del gestore del maneggio

I Fatti

La prima sentenza che si annota vede un’amazzone citare in giudizio il proprietario di un maneggio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito alle lesioni personali riportate a causa dello scartamento del cavallo che si accingeva a sellare nel box, in presenza del personale addetto. Contro la sentenza di primo grado che condannava il proprietario del maneggio al risarcimento, quest’ultimo proponeva appello adducendo la condotta imprudente dell’amazzone che era entrata da sola nel box. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda, ritenendo che il comportamento dell’attrice fosse stato colposo, ma in riferimento ad una fattispecie diversa da quella dedotta nel giudizio di primo grado: per la Corte d’appello non si trattava più di lesioni da schiacciamento contro il muro del box, bensì da caduta da cavallo (che l’amazzone avrebbe condotto comunque con imprudenza). L’amazzone proponeva quindi ricorso alla Corte di Cassazione censurando, in primo luogo, la ricostruzione del fatto accolta in Corte d’Appello, in quanto differente da quella prospettata dalle parti (interessantissimo punto dai risvolti squisitamente processualistici, ma che esulano dall’economia di questo scritto); in secondo luogo censurava l’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale nei casi di responsabilità previsti dagli artt. 2050 e 2052 del Codice Civile spetterebbe al danneggiato fornire la prova di non essersi comportato colposamente.

Nella seconda sentenza i fatti dedotti in giudizio sono parzialmente diversi (un cavaliere chiede il risarcimento del danno subito in seguito alla caduta da cavallo mentre, durante l’ultima ora di lezione del corso, si accingeva a saltare un modesto ostacolo, che peraltro aveva già saltato in precedenza) ma i problemi di diritto sollevati sono del tutto simili, così come la soluzione prospettata dalla Suprema Corte. La Corte d’Appello di Brescia ha sostenuto che nel caso dedotto in giudizio non era applicabile l’art. 2050 perchè non si trattava di attività pericolosa, l’art. 2052 dal momento che il cavaliere è "colui che ha in uso il cavallo" e, quindi, semmai sarebbe stato egli stesso legittimato passivo in caso di danni provocati dal cavallo. In ogni caso, continuava la Corte d’Appello, nelle fattispecie citate è il danneggiato che deve provare vuoi il nesso eziologico tra l’animale e il danno verificatosi vuoi l’omissione delle cautele necessarie da parte dell’esercente l’attività pericolosa o il proprietario dell’animale.

 

I problemi

 

Sono di grande attualità i problemi che emergono dalla lettura delle narrate vicende giudiziarie, e la soluzione univoca fornita dalla Corte di Cassazione nelle sentenze cui è dedicata questa nota. Da una parte per il recente interesse della dottrina nei confronti dell’argomento specifico (sport dell’equitazione e responsabilità civile), dall’altra per il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in ordine alla definizione della natura della responsabilità oggettiva, o per meglio dire, aggravata.

In questa sede occorre, prima di tutto, verificare se e in quali casi l’attività di maneggio sia un’attività pericolosa e quindi il gestore debba rispondere per i danni causati dal contatto con i cavalli ex art. 2050 del Codice civile.

In secondo luogo sarà utile chiarire la natura della responsabilità del proprietario di un animale, per i danni causati da quest’ultimo, al fine di ripartire correttamente l’onere probatorio tra danneggiato e persona tenuta al risarcimento. Una disanima degli elementi della fattispecie prevista dall’art. 2052, infine, consentirà di chiarire meglio chi è "il proprietario o colui che ha in uso l’animale", e quindi individuare con sicurezza i legittimati passivi, e che ruolo gioca il "caso fortuito" quale unica esimente della responsabilità del proprietario.

 

L’attività di maneggio può considerasi "attività pericolosa"?

 

La risposta al quesito fornita dalla giurisprudenza non è sempre stata univoca.

Si rinvengono pronunce che definiscono l’attività di maneggio e la gestione di una scuola di equitazione come una "attività pericolosa" e quindi la responsabilità per danni causati dall’animale rientrerebbe nell’alveo della fattispecie prevista dall’art. 2050 Cod.Civ. (Cass. 22 febbraio 1979, n. 1155, Dir.prat.ass.,1981,147; App.Catania, 26 marzo 1982, Riv.dir.sport., 1982, 192). Vi è da notare, però, che in tutti questi casi i giudici hanno definito quest’attività "pericolosa" con una valutazione ex post, vale a dire dopo aver analizzato come si fossero comportati il cavallo e il cavaliere in concreto. La pericolosità, inoltre, riguarda le scuole o i circoli ippici e non lo sport dell’equitazione in e per considerato. La Corte di Cassazione esclude, infatti, la responsabilità ex art. 2050 Cod. Civ. per i noleggiatori di cavalli, quando organizzino una passeggiata in brughiera o un trekking (Cass., 22 febbraio 1979, 1002, Foro pad., 1979, I, 3: in questa decisione, nel respingere le doglianze del ricorrente, la Corte nega recisamente che il pericolo sia elemento connaturato allo sport della equitazione).

Non mancano però decisioni, anche molto vetuste, che riconducono la responsabilità del gestore di maneggio nell’alveo dell’art. 2052 Cod.civ.: responsabilità del proprietario dell’animale o di chi se ne serve, quindi (Cass., 11 febbraio 1946, Riv.giur.circ.trasp., 1947, 273; Trib Milano, 10 ottobre 1985, Resp.civ.prev., 1986, 172; Trib. Perugia, 5 settembre 1989, Foro pad., 1990, I, 339; Trib. Asti, 31 dicembre 1992, Riv.dir.sport., 1993, 746; Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994, 674; afferma la pericolosità dell’attività di doma di un cavallo selvatico Cass., 24 maggio 1988, n. 3616, in Giur.it.,1989, I, 1, 99 ma si tratta, ovviamente, di una ben diversa attività da quella di maneggio all’interno di un tranquillo campo ostacoli! ).

La dottrina (G. Zuddas, Il concetto di attività pericolosa e l’equitazione, in Foro pad., 1990, I, 339; G. Catalano, Vecchio e nuovo sull’art. 2050 Cod.Civ.(intorno a cadute da cavallo e responsabilità civile), in Riv.dir.sport., 1993, 746) opera dei distinguo, evitando così pericolose generalizzazioni: fattori di pericolosità potrebbero ravvisarsi solo nella equitazione praticata a livello agonistico, per la presenza di pubblico che disturba la concentrazione, l’elevata difficoltà degli esercizi, la tensione da gara che il fantino inevitabilmente trasmette al cavallo (idem Franzoni, Dei fatti illeciti, in Commentario Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1993), mentre in un circolo ippico, alla presenza di un istruttore qualificato, con cavalli avvezzi ad essere montati da principianti, su di un tracciato che ben conoscono, la pericolosità è quasi inesistente, e comunque non è un elemento caratterizzante lo sport dell’equitazione. Voce fuori dal coro è Frattarolo (Frattarolo, La responsabilità civile per le attività sportive, Milano,1984, pag.140; e con uguale motivazione Cass. 22 febbraio 1979, n. 1155, Dir.prat.ass.,1981,147), che però riferisce la pericolosità dell’attività di gestione del maneggio a quella dei mezzi adoperati, cui si potrebbe replicare, con le parole della Corte di Cassazione (Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994, 674): "la pericolosità del mezzo è attenuata vuoi dalle misure materiali di cautela, vuoi dal concorso di comandi idonei del cavaliere esperto, del capo colonna, dell’istruttore a terra che impartisce i vari ordini".

Vi è da ricordare, infine, come nell’applicazione pratica dell’art. 2050 Cod.Civ. occorre tenere distinta - ai fini della stessa operatività della norma in parola- la nozione di attività pericolosa da quella di condotta pericolosa: si verifica la prima ipotesi allorquando l’attività presenti una intrinseca potenzialità di danno a terzi; si verifica la secondo quando una attività che con le giuste precauzioni si presenta normalmente innocua si trasformi in pericolosa a causa della condotta di chi la esercita. Si ricorda, a questo proposito, la tesi, sostenuta sia dalla dottrina sia dai giudici, secondo la quale vanno annoverate tra le attività pericolose ex art. 2050 Cod. Civ. esclusivamente quelle che sono qualificate tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre specifiche norme, oppure che abbiano il connotato della pericolosità insita nella loro natura.

A proposito giungono le sentenze della Corte di Cassazione che qui si annotano: sulla scia di quanto già affermato in precedenza dalla stessa Corte (Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994, 674) hanno inteso mettere ordine su questo punto. In entrambe le decisioni si legge che è necessario operare un distinguo: in linea di principio l’attività di maneggio, all’interno del circolo, in presenza di personale qualificato, con cavalli collaudati e adatti all’attività di insegnamento, su un tracciato sicuro e ben conosciuto, non può considerarsi "attività pericolosa". Il gestore risponderà, perciò, per i danni occorsi agli allievi, ex art. 2052, in quanto proprietario, o persona che ha in uso l’animale. Quando, però, si tratta di esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo sull’animale, che potrebbe essere imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto a valido comando, o quando specifiche caratteristiche proprie del caso sono idonee a rendere pericolosa l’attività equestre (ecco che torna la valutazione ex post) lo svolgimento dell’attività imprenditoriale di maneggio diventa pericolosa. In quest’ultima ipotesi il gestore, pertanto, risponderà ex art. 2050 Cod.Civ. dal momento che il cavallo costituisce lo strumento dell’attività pericolosa.

 

La prova liberatoria ex art. 2050 Cod.Civ.

 

Le decisioni che si annotato, dopo aver considerato che nei casi di specie la responsabilità del gestore rientra nell’alveo dell’art. 2052 Cod.Civ., precisano tuttavia, cassando anche su questo punto le sentenze delle Corti d’appello, come vada ripartito l’onere probatorio nel caso di responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa in generale.

Il danneggiato non dovrà provare il nesso causale tra il danno e l’omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell’esercente, bensì, più semplicemente, il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e il danno subìto.

Spetterà all’esercente, per evitare la condanna, la prova di aver adottato "tutte le misure idonee ad evitare il danno". A tal fine non sarà sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di quelle dettate dalla prudenza, ma dovrà fornire la prova positiva di aver predisposto ogni misura adatta a prevenire l’evento dannoso cosicchè il comportamento del danneggiato, o di un terzo, sia stato in grado da solo di produrre la causazione del danno e non sia solo una causa concorrente al verificarsi dell’evento lesivo (nello stesso senso Cass. 29 aprile 1991, n. 4710)

 

La responsabilità ex art. 2052 Cod.Civ. e il "caso fortuito" come prova liberatoria.

La responsabilità del proprietario per i danni causati dagli animali ha radici molto antiche: risalgono al diritto romano le actiones de pauperie e de pastu che obbligavano al risarcimento il pater familias per i danni causati dagli animali domestici prodotti da atti contrari alla loro natura o a causa del pascolo abusivo sul fondo altrui (M.Franzoni , I fatti illeciti, Zanichelli, Bologna, 1993, pagg. 604 ss.). Fino all’età giustinianea il danno era riferibile al soggetto tenuto al risarcimento senza alcuna indagine intorno all’elemento psicologico del danneggiante, si rammenti che anche la lex Aquilia non faceva alcun riferimento alla culpa, ma in seguito -fino agli estremi del diritto intermedio che conveniva in giudizio l’animale- si fece sempre più strada la ricerca di una stato psicologico di colpa nel soggetto che era tenuto al risarcimento, risarcimento visto, come insegnavano i giusnaturalisti, come una pena. Ecco perché quando è giunta in Italia, sulla scorta della previsione del Code Napoléon, la previsione della responsabilità per danni causati da animali la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di ricondurla nell'alveo della responsabilità per colpa (P.Gallo, Introduzione al diritto comparato, vol.2, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 369 ss).

Più tardi, solo la dottrina più attenta ha inquadrato le fattispecie previste dagli artt. 2050-2054 nella categoria della responsabilità oggettiva, rendendo, così, superflua la ricerca dei una qualsivoglia presunzione di colpa del proprietario. Si tratta, infatti, di casi responsabilità aggravata caratterizzati, appunto, dall’inversione dell’onere della prova, così come avviene nei casi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 Cod.Civ.: non sarà chi ha subito il danno a dover dimostrare la colpa del tenuto al risarcimento bensì sarà quest’ultimo a dover provare che il fatto lesivo non è a lui imputabile (P. Gallo, Istituzioni di diritto privato, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 746; C.M.Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, 685 ss.; F.D.Busnelli, voce Illecito civile dell’Enciclopedia giur. Treccani, XV, Roma 1989).

Concordi con la dottrina appena citata sono le sentenze della Corte di Cassazione: si tratta di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa. L’unica prova liberatoria sarà dunque quella del caso fortuito. A tale proposito la Corte richiama la elaborazione giurispudenziale compiuta intorno al caso fortuito quale esimente della responsabilità delle cose in custodia per poi applicare la stessa definizione anche al caso di specie stante l’identica previsione normativa:"...salvo caso fortuito" (Cass. 11 novembre 1991, n. 12019, in Nuova giur.civ.comm., 1992, 1, I, 81; Cass. 6 marzo 1998, n.5031, in Foro it., 1998, 10, I, 2875). Delle due concezioni di "caso fortuito" elaborate dalla dottrina sarà opportuno scartare quella soggettiva, secondo la quale sarebbe sufficiente fornire la prova dell’assenza di colpevolezza, per accogliere quella oggettiva, più rigorosa, che pretende la prova di un fattore esterno intervenuto, da solo o concorrente, nella causazione del danno, fattore che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass. 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass. 29.10.1975, n. 3674; ma il danno cagionato da un impulso inusuale dell’animale non costituisce caso fortuito Cass. 6 gennaio 1983,n.75, in Giur.it., 1983, I, 1, 1481 ). In estrema sintesi all’attore competerà la prova dell’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (o l’animale) e l’evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo a interrompere quel nesso causale.

Così come per la responsabilità da cose in custodia, anche nel caso di cui trattasi, il furto è considerato liberatorio, mentre è irrilevante la fuga o lo smarrimento dell’animale.

L’affermazione della Corte d’Appello di Brescia secondo cui il cavaliere è colui che utilizza l’animale e quindi è inapplicabile l’art. 2052, consente alla Corte una breve puntualizzazione anche sui legittimati passivi della responsabilità de quo. Soggetti responsabili sono il proprietario dell’animale, o ( e si tratta di una "o" disgiuntiva, e quindi la responsabilità non sarà solidale, a minor garanzia del danneggiato) chi ha in uso l’animale. Utente è colui che trae dall’animale le stesse utilità che trarrebbe il proprietario adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione economico sociale (M. Franzoni, op.cit., pag. 610). Rileva la Corte già in una più remota sentenza (Cass., 11 febbraio 1994, n. 1380, Riv.dir.sport., 1994, 674) che i concetti di "utilizzo" e di "custodia" dell’animale sono basati esclusivamente sul conseguimento dei relativi vantaggi patrimoniali: si tratta, infatti, di una responsabilità modellata sulla regola ubi commoda, ibi et incommoda. Quanto precede consente di escludere in tutta tranquillità che l’allievo di una scuola di equitazione possa essere inteso come utilizzatore dell’animale, in quanto è pacifico che non è lui ma il gestore del maneggio a trarre vantaggio economico dal cavallo e in quanto a lui è sottratta la disponibilità dell’animale che deve obbedire agli ordini impartiti dall’istruttore.

 

La responsabilità civile negli infortuni sportivi

 Responsabilità civile - attività sportiva - infortunio - risarcimento del danno 

RESPONSABILITA’ CIVILE - ATTIVITA’ SPORTIVA – INFORTUNIO – RISARCIMENTO DEL DANNO Nel caso di lesioni riportate durante lo svolgimento di attività sportiva amatoriale vi è responsabilità civile qualora il danneggiato dimostri che il danneggiante abbia agito con volontà di ledere ovvero abbia impiegato un grado di violenza incompatibile alle caratteristiche concrete del gioco, anche se tale comportamento non integri una violazione delle regole dell’attività svolte. In difetto vi è una sorta di causa di giustificazione, meglio precisata nel consenso presunto o tacito degli aventi diritto a sottoporsi al rischio di subire un evento lesivo nel corso dell’attività medesima, soprattutto avuto riguardo alla natura amatoriale dell’attività sportiva praticata, ove non è infrequente, proprio per la mancanza di allenamento e l’improvvisazione dei partecipanti, spesso scarsamente preparati dal punto di vista fisico ed anche tecnico, il verificarsi di infortuni.

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