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DANNO PATRIMONIALE DA LUCRO CESSANTE: La chance: nella morsa del danno
emergente e del lucro cessante. Il danno da perdita di chance quale tecnica
risarcitoria applicabile alla responsabilità contrattuale, alla luce delle più
recenti elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali Sommario. 1.
La nozione di danno risarcibile. 2. Le componenti del danno ex art. 1223
c.c.: danno emergente e lucro cessante. 2.1. La chance: perdita di
un’occasione o occasione persa? 2.1.1 La tesi (eziologica) della chance
come lucro cessante. 2.1.2. La tesi (ontologica) della chance come
danno emergente. 2.3.3. Conseguenze ai fini dell’an
del risarcimento. 2.1.4. Criteri per il quantum del risarcimento:
il c.d. ‘coefficiente di riduzione’. 2.1.5. Casistica giurisprudenziale in
tema di chance. 2.1.5.1 Un caso particolare: la chance
applicata all’attività della P.A. 2.1.5.2. Il danno da mancata promozione:
differenze con la chance. 1. La nozione di danno risarcibile. “Il risarcimento del danno non è un
rimedio limitato all’inadempimento. Esso è piuttosto il rimedio generale
contro l’illecito, contrattuale ed extracontrattuale”. Ed
infatti, con la nozione di risarcimento si intende la reintegrazione di un
pregiudizio subito dal danneggiato quale conseguenza di un comportamento
antigiuridico di altro soggetto, sub specie di inadempimento
(responsabilità contrattuale) o di fatto illecito (responsabilità aquiliana). E’ evidente che non può esservi risarcimento in mancanza di un
evento lesivo: la tutela risarcitoria, infatti, è lo strumento tipico
di compensazione di un danno; un danno che può essere inteso sia in termini
giuridici, quale lesione di interessi giuridicamente rilevanti, sia in
termini economici, quale vera e propria diminuzione patrimoniale. In seno alla nozione di danno, è possibile distinguere
tre diversi approcci interpretativi: - il danno come evento lesivo di un bene o di un interesse; - il danno come effetto economico negativo; - il danno come risultante normativa. Il danno come evento lesivo
accede ad un concetto reale od oggettivo di danno, in base alla quale è danno
tutto ciò che comporta un’alterazione peggiorativa del singolo bene o del
singolo interesse leso. Tale impostazione si concentra sul bene in sé per sé
considerato, sulla res danneggiata ed atomisticamente individuata,
tralasciando di procedere ad una visione d’insieme che guardi in prospettiva
anche all’intero patrimonio del soggetto leso. Tale concezione non permette
di dare adeguata collocazione al lucro cessante, in quanto procede alla
liquidazione del danno esclusivamente sulla base del valore venale del bene
in quanto tale. Il danno come effetto economico negativo
attinge ad un concetto di patrimonio in senso giuridico, onnicomprensivo,
risultato della somma di tutti i diritti, le utilità, le aspettative
suscettibili di una valutazione economica. Il danno così inteso individua la
“sofferenza patrimoniale” che l’evento lesivo ha provocato nella sfera
giuridica del danneggiato. Esso si sostanzia in ciò che il creditore avrebbe
potuto guadagnare e che non ha guadagnato. Tale nozione di danno trae spunto dalla c.d. ‘teoria
differenziale’ (Differenzhypothese) di
origine germanica, elaborata per la prima volta da Friedrich Mommsen: il danno risarcibile è dato dalla differenza tra
la situazione patrimoniale del soggetto a seguito dell’inadempimento e quella
che sarebbe stata se non si fosse verificato il fatto lesivo. La teoria
differenziale ha trovato larga applicazione nell’ambito delle riparazioni antieconomiche,
posto che il riferimento al semplice valore venale del bene (in base alla
concezione reale di danno) appariva insufficiente ed inadeguato a
giustificare risarcimenti che tenessero conto anche di tutte le ripercussioni
economiche che l’illecito aveva provocato nel patrimonio del danneggiato.
Anche la nozione di danno così intesa non è andata esente da critiche,
legate, in particolare, alla necessità di individuare beni ed interessi
specificamente lesi, piuttosto che un non ben definito (ed astratto)
patrimonio. Il ‘danno normativo’,
infine, nasce per riempire i vuoti di tutela derivanti dai precedenti
approcci: il danno da risarcire non è solo quello strettamente economico, ma
anche e soprattutto quello che la norma violata intende risarcire. Tale
impostazione utilizza il concetto dello ‘scopo della norma violata’ ed assume
che “l’obbligazione di risarcimento può non avere la funzione di
garantire al danneggiato l’esatta compensazione, in termini pecuniari, del
danno (patrimoniale) subito, bensì quella -ben diversa- di offrire alla
vittima di un illecito una soddisfazione, sia pure in termini pecuniari, di
carattere morale del proprio interesse offeso e, allo stesso tempo,
sanzionare il comportamento del soggetto responsabile”. 2. Le componenti del danno ex 1223
c.c.: danno emergente e lucro cessante. L’art. 1223 c.c. stabilisce che “il risarcimento del danno
per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita
dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza
immediata e diretta”. La norma sintetizza in poche battute il contenuto minimo del
risarcimento e, a ben guardare, si compone di una parte meramente descrittiva
del modo di atteggiarsi del danno e di una parte precettiva di delimitazione
delle conseguenze dannose risarcibili. Quanto agli aspetti descrittivi, la disposizione introduce un
concetto di danno “integrale”, ricomprendente sia la diminuzione
subita, e cioè il danno che il debitore adempiente avrebbe potuto evitare,
sia il mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto
godere se la prestazione fosse stata eseguita. La prima parte dell’art. 1223 c.c., insomma, introduce le
nozioni di ‘danno emergente’ e ‘lucro cessante’. La distinzione tra le due voci opera su un piano giuridico più
che economico, considerato che –per comune opinione- da un punto di vista
squisitamente economico, esse sono entrambe interamente risarcibili. La nozione di danno emergente indica il danno afferente
all’insieme di quei beni e di quegli interessi che, pur non appartenendo
ancora materialmente al patrimonio del soggetto, vi si collocano in
prospettiva, perché il relativo titolare ha acquisito il diritto al loro
conseguimento. Il danno emergente, in altri termini, designa una posta attiva
del patrimonio del soggetto, un bene su cui si è maturata una legittima
aspettativa. E che, in quanto tale, possiede il requisito della attualità. Il lucro cessante, invece, si riferisce alla violazione di un
diritto non ancora maturato, un bene non ancora presente nel patrimonio del
soggetto, il cui ristoro è legato alla impossibilità di realizzare
l’arricchimento tipico dell’acquisizione di un nuovo diritto. E che, di
conseguenza, si proietta nel futuro, richiedendo una ragionevole certezza in
ordine al suo accadimento. Parte della dottrina descrive i
contenuti tipici del danno emergente e del lucro cessante. Quanto al primo, questi consisterebbero nel mancato
conseguimento della prestazione, nella sua difformità o mancanza di qualità, nel
temporaneo impedimento del godimento di un bene, nelle prestazioni a
terzi, nei danni alla persona e ai beni dei creditori, nonché nelle spese
sostenute dal creditore per riparare la cosa o sostituirla, per la
conclusione del contratto o per la sua esecuzione, per la tutela e
l’attuazione del suo diritto. Quanto al secondo, essi si specificherebbero nella mancata
utilizzazione del bene, nella mancata realizzazione di specifici rapporti
contrattuali, nella perdita e diminuzione della capacità di lavoro, nella
perdita di prestazioni alimentari e assistenziali, nella perdita della
reputazione professionale. Tuttavia, la distinzione non presenta rilievo giuridico ai
fini della limitazione del danno risarcibile perché la direttiva legislativa
non differenzia, dal punto di vista della disciplina, questi due elementi del
danno. Essa, di conseguenza, ha valore terminologico e
descrittivo del contenuto del danno stesso. Le differenze, invece, emergono con riferimento all’ onus probandi. Semplice sarà per il creditore provare il danno emergente:
essendo quest’ultimo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà
dimostrarne la attualità e la sua conseguente lesione. Al contrario, più difficoltosa sarà la prova del lucro
cessante: il creditore si vedrà costretto a provare il mancato guadagno che
gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. Sarà
tenuto, quindi, a dare la prova di un bene o un interesse che non sono mai
venuti ad esistenza ma che, se si fossero concretizzati (in mancanza
dell’inadempimento), sarebbero stati sicuramente di sua spettanza. Le nozioni di ‘danno emergente’ e ‘lucro cessante’ (in passato
impropriamente definite ‘danno positivo’ e ‘danno negativo’) non vanno
confuse con i concetti di danno da interesse positivo e danno da interesse
negativo. Il danno emergente, infatti, non è pari all’interesse positivo; né
tanto meno il lucro cessante è assimilabile all’interesse negativo. Attraverso la dicotomia interesse positivo/interesse negativo,
in realtà, si intende far riferimento ad una tecnica di quantificazione del
danno che guarda al profilo degli interessi in gioco incisi, risarcendo
comunque l’intero danno (sia in termini di danno emergente che di lucro
cessante). L’interesse positivo scandisce l’interesse alla esecuzione del
contratto. Il relativo danno è dato dalla perdita che il soggetto ha subito
(danno emergente) e dal vantaggio economico che ha mancato di conseguire
(lucro cessante) a causa della inesecuzione del
contratto. L’interesse negativo, al contrario, si sostanzia
nell’interesse a non incappare in trattative infruttuose o a stipulare
contratti che, senza l’altrui illecita ingerenza, non si sarebbero conclusi o
si sarebbero conclusi a condizioni diverse. Anche in tale ipotesi il danno è la
risultante di entrambe le voci: le spese sostenute per la contrattazione
(danno emergente) e la perdita di favorevoli occasioni contrattuali (lucro
cessante). La dottrina ha evidenziato, a tal proposito, che “si possono
esemplificare casi di lucro cessante con riferimento sia a lesioni di
interesse positivo (la differenza di valore del bene non consegnato che si
poteva sicuramente rivendere a prezzo maggiore, o i mancati guadagni per
inutilizzazione del bene destinato ad attività professionale o imprenditoriale),
che a lesioni di interesse negativo (occasioni perdute di concludere altri
contratti)”. Il danno, quindi, è unico, comprensivo tanto del danno
emergente che del lucro cessante e va risarcito sempre integralmente, a meno
che non sia la legge a circoscrivere la risarcibilità solo a taluni aspetti. La chance: perdita di
un’occasione o occasione persa? La chance, che
deriva dal latino cadentia (cadere dei
dadi), esprime il concetto di “buona probabilità di riuscita”. In ambito giuridico la chance trova collocazione nel
campo della responsabilità, in quanto designa una tecnica risarcitoria
applicabile tanto alla responsabilità contrattuale, quanto a quella
aquiliana, sebbene in questa sede ci si soffermerà sulla rilevanza della chance
in campo contrattuale. L’istituto trae spunto dall’esperienza francese[10] ed ha stentato a
trovare piena applicazione nella giurisprudenza italiana, per lo meno in
termini espressi. Già quarant’anni fa parte della dottrina aveva interpretato
alcune pronunce dell’epoca nel senso del tacito riconoscimento della chance.
Ad esempio, con riguardo a quell’orientamento della Cassazione favorevole a
riconoscere il risarcimento del danno “non soltanto a chi, nei confronti
dell’ucciso, fosse titolare di un vero e proprio diritto (agli alimenti), ma
anche a chi sia stato leso in un mero interesse di fatto”,
si era intravisto il riconoscimento “sia pure limitatamente al
circoscritto settore alimentare, della risarcibilità del danno dovuto a mera
perdita di chance, in deroga al comune modo di intendere la ingiustizia
del danno”. E’ solo da un decennio a questa parte che la chance ha
preso quota nello scenario giurisprudenziale ‘nostrano’, estendendosi
progressivamente a settori sempre più vari, riguardanti la perdita della chance
di sopravvivenza e di guarigione; la mancata possibilità di essere assunti o
di conseguire avanzamenti di carriera, a causa di irregolarità nello
svolgimento di concorsi; l’attività professionale dell’avvocato; la seduzione
con promessa di matrimonio (quanto alle sfumate opportunità di sposarsi); gli
interessi pretensivi del cittadino che siano stati
lesi da comportamenti illegittimi della P.A., e via dicendo. Proprio per la carica di aleatorietà e di incertezza che la
caratterizza, la chance rappresenta una delle tematiche in cui con
maggiore evidenza sfuma la distinzione tra danno emergente e lucro cessante. Per la verità, la giurisprudenza e la dottrina sono da sempre
oscillanti tra l’opzione interpretativa che riconduce alla chance il
significato di perdita subita, in termini di perdita della possibilità di un
incerto risultato finale; e quella che invece le attribuisce i connotati del
mancato guadagno, sub specie di mancata realizzazione del risultato
finale favorevole che, in assenza dell’evento lesivo, sicuramente sarebbe
stato raggiunto. La domanda che occorre porsi, pertanto, è se il risarcimento
della chance si sostanzi nella perdita di un’occasione, come perdita
della mera possibilità di conseguire un risultato utile; o, piuttosto,
consista in un’occasione persa, quale definitiva perdita del risultato a cui
si ambiva. Esaminiamo le tesi a confronto. La tesi (eziologica) della chance
come lucro cessante. La chance ed il lucro cessante presentano certamente
delle similitudini. Se è vero, infatti, che il lucro cessante indica la violazione
di un diritto non ancora acquisito nel patrimonio del soggetto, ma potenzialmente
raggiungibile, la chance, per certi versi, configura un bene astratto
che il danneggiato, tuttavia, assume essere di sua spettanza in termini di
certezza. La mancata realizzazione è esclusivamente collegata (e causalmente
riconducibile) al fatto lesivo altrui. Prendiamo ad esempio il caso dell’avvocato che,
nell’espletamento della propria attività professionale, dimentichi di
impugnare tempestivamente in appello la sentenza di primo grado, portando ad
un giudicato lesivo degli interessi del proprio cliente e compromettendo,
pertanto, per il suo cliente la chance di vincere il processo. In base alla tesi del lucro cessante, la vittoria rappresenta
un risultato che il cliente avrebbe certamente realizzato, se non vi fosse
stato l’inadempimento imputabile del difensore. E qualora la sicura vittoria
sia dimostrata in giudizio, il risarcimento dovrà comprendere anche il valore
di quanto il cliente avrebbe ottenuto e non ha potuto ottenere per colpa del
difensore. La chance così intesa si configura come occasione
persa. L’impostazione suddetta porta con sé una serie di corollari,
sapientemente enucleati da dottrina e giurisprudenza. Innanzitutto, assumere che, in mancanza della condotta del debitore-danneggiante,
l’evento favorevole si sarebbe certamente verificato, significa richiedere
che il creditore-danneggiato fornisca la prova del sicuro raggiungimento del
risultato vantaggioso; significa, in altri termini e tornando all’esempio su
specificato, che il cliente ‘gabbato’ dalla colpevole inerzia del proprio
difensore dovrà dimostrare che, se il difensore avesse impugnato
tempestivamente la sentenza di primo grado, non solo non si sarebbe formato
il giudicato, ma egli avrebbe certamente vinto l’appello; significa, quindi,
addossargli l’onere di immaginare ipoteticamente tutto ciò che sarebbe potuto
accadere in appello e, di conseguenza, provare che niente di quanto
teoricamente supposto avrebbe compromesso il buon esito del processo. Un tale tipo di danno è risarcibile “purchè
risulti dimostrato e il nesso di causalità … e la ragionevole probabilità del
suo verificarsi, in base a circostanze certe e puntualmente dedotte nella
fase di merito”. Una prova di questo tipo è senza dubbio diabolica. Carica la chance
di un’aurea eccessivamente aleatoria e conduce a considerarla come “quel
lucro, i cui elementi costitutivi rimangono nell’eventuale”. Ulteriore corollario attiene alla contaminazione con il nesso
causale. In questa prospettiva, infatti, la chance si limita a
“descrivere una sequenza causale” non costituendo
bene autonomo in sé per sé valutabile, diviene un mero criterio di verifica
della sussistenza del legame eziologico tra la condotta inadempitiva
o illecita e la verificazione del danno patito, quale perdita del risultato
finale. La chance assurge a strumento per dimostrare in modo
meno rigoroso che sussiste il nesso causale, quando la relativa prova appaia
particolarmente difficoltosa. La tesi (ontologica) della chance quale
danno emergente. Sulla base degli inconvenienti derivanti dalla tesi suesposta,
la giurisprudenza nettamente prevalente ha preferito aderire a
quell’impostazione dottrinale che qualifica la perdita di chance in
termini di danno emergente. Si muove dalla valorizzazione in chiave ontologica della
chance, quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto,
la cui lesione configura una perdita (e non un mancato guadagno), da
intendersi come incremento patrimoniale netto che il danneggiato avrebbe
conseguito con l’utilizzazione della prestazione inadempiuta o del bene leso. La chance è, in questi termini, vera e propria posta
attiva del patrimonio ed il danno che si va delineando “non va configurato
come danno futuro, legato alla ragionevole probabilità di un evento, ma come
danno concreto, attuale, certo, ricollegabile alla perdita di una prospettiva
favorevole, già presente nel patrimonio del soggetto”. In una storica pronuncia della Cassazione, che per la prima
volta ha dato ingresso alla controversa figura della perdita di chance
di sopravvivenza, si legge di quest’ultima che “non è una mera aspettativa
di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita … configura
un danno concreto ed attuale… (che) non va commisurato alla perdita del
risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo”.
Il connotato intrinseco della chance, intesa come
concreta possibilità di conseguire un risultato utile, è l’indimostrabilità
della futura realizzazione della medesima: un fatto determina l’interruzione
di una successione di eventi potenzialmente idonei a consentire il
conseguimento di un vantaggio, producendo una situazione che ha carattere di
assoluta immodificabilità, consolidata in tutti gli
elementi che concorrono a determinarla, in modo tale che risulta impossibile
verificare compiutamente se le probabilità di realizzazione del risultato si
sarebbe poi tradotta o meno nel conseguimento dello stesso. In sintesi, quindi, la perdita della possibilità di conseguire
un risultato unico, in termini patrimoniali, configura una lesione al diritto
all’integrità del proprio patrimonio, la cui risarcibilità è conseguenza del
verificarsi di un danno emergente da perdita di una possibilità attuale e non
di un futuro risultato utile. Il danno che si risarcisce è quello riguardante la perdita di
un’occasione. A favore del danno emergente, si è espressa anche la
giurisprudenza amministrativa, evidenziando che “il danneggiato, in questi
casi, può far valere una pretesa risarcitoria che abbia ad oggetto non un
danno futuro non certo, ma il danno presente costituito dalla perdita di
un’occasione favorevole… Il danno da perdita di chance esula
certamente dalla categoria dei danni futuri, ossia da quei danni (danni
emergenti e lucri cessanti) che si prevedono doversi verificare in un tempo
successivo a quello in cui il danneggiato fa valere la sua pretesa… Il
criterio differenziale va individuato nel fatto che il danno da perdita di chance
costituisce un danno attuale (non realizzato), presente e costituito dalla
lesione della possibilità di conseguire il risultato favorevole”. Anche tale impostazione porta con sé una serie di corollari,
in totale opposizione ai precedenti. In primo luogo, sul piano probatorio, il creditore-danneggiato
soggiace ad una prova semplificata: deve dimostrare la mera possibilità di
raggiungere il risultato sperato. Tornando nuovamente al caso dell’avvocato che dimentichi di
proporre appello, il cliente dovrà fornire la prova che, se la sentenza fosse
stata tempestivamente impugnata, vi erano buone possibilità di vincere la
causa. Capiamo, allora, che posta in questi termini, la questione si
sposta dal piano della certezza processuale a quello della probabilità
percentuale. Occorre cioè quantificare il danno sulla base della possibilità
di successo che il soggetto aveva al tempo dell’evento lesivo. In secondo luogo, impostata la chance in termini di
danno emergente e, quindi, come bene giuridicamente immanente nel patrimonio
del danneggiato, il nesso di causalità non subisce interferenze. La prova,
infatti, non riguarda il nesso eziologico tra condotta ed evento, ma la
consistenza (percentuale) del bene nel patrimonio del soggetto. Inoltre, l’inquadramento della chance nella categoria
del danno emergente offre piena conferma all’indirizzo giurisprudenziale che
distingue tra il ruolo che la causalità assume nel sistema penale, rispetto a
quello rivestito nell’ambito dell’ordinamento civile. In un recentissimo arresto, la Cassazione ha evidenziato come
i due sistemi tutelino beni giuridici diversi: il diritto penale, in ossequio
al principio di tassatività, ha ad oggetto beni giuridici predeterminati; il
diritto civile, invece, accanto al danno da perdita di un risultato (perdita
della vita), riconosce anche il danno da perdita di chance, intesa
come bene della vita autonomo e diverso rispetto a quello della salute. Ne
deriva che, a differenza di quanto accade nel penale, “in ambito
civilistico l’imputazione del nesso causale opera anche in termini di
possibilità del conseguimento di un diverso risultato …, da intendersi,
rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto
possibile, bensì, come sacrificio della possibilità di conseguirlo”. Infine, non irrilevanti sono le conseguenze processuali. La
domanda volta al risarcimento del risultato sperato e quella tendente al
riconoscimento della possibilità di conseguirlo sono domande ontologicamente
diverse, non continenti l’una dell’altra. La Suprema Corte se ne è occupata con riguardo alla chance
di sopravvivenza. Ha pertanto sostenuto che, qualora l’attore abbia richiesto
soltanto il danno da mancato risultato (ad es. danno da perdita della vita),
il giudice non può esaminare ed eventualmente liquidare anche il danno da
perdita di chance (danno da perdita della possibilità di
sopravvivenza), neppure intendendo questa domanda come un minus
rispetto a quella proposta. Tale impostazione non è andata esente da critiche. Si è obiettato, innanzitutto, che considerare la chance
alla stregua del danno emergente, significa creare una “realtà virtuale”, in
quanto la chance è destinata comunque a scomparire, o perché viene
realizzata, o perché viene perduta: una chance non si può acquistare,
né vendere, non si può cedere, né donare. Affermare che essa costituisca un
bene patrimoniale autonomo equivale a creare un bene che, paradossalmente,
per il diritto rileva soltanto se e quando viene leso.
L’argomento di confutazione più ricorrente in dottrina, poi,
ha riguardato il rischio di cedere a risarcimenti futili: “una volta
ammesso che la speranza in quanto tale è un bene autonomo e la sua lesione
costituisce un danno, dovrebbe di conseguenza ammettersi che la lesione di
qualsiasi speranza, anche infima, andrebbe risarcita (…). Una chance
ricca andrà risarcita in modo ricco, una chance scarsa andrà risarcita
in modo scarso (…); conseguenza, questa, oltremodo pericolosa, in quanto
suscettibile di incentivare un dilagare di liti pretestuose, delle quali
l’amministrazione della nostra giustizia non ha certo bisogno”. Tuttavia, sebbene tali argomentazioni non siano prive di
pregio, non deve sfuggire che la chance non viene risarcita sic et
simpliciter. In tutte le pronunce al riguardo, infatti, è pur sempre
richiesta una certa consistenza della possibilità di realizzare il risultato
sperato, proprio per evitare risarcimenti connotati dalla futilità. Vediamo in che modo. Conseguenze ai fini dell’an
e del quantum del risarcimento. Le tesi sopra esposte, come accennato, sortiscono effetti
diversi ai fini dell’an e del quantum
del risarcimento del danno da perdita di chance. Sotto il primo versante, laddove si percorra la strada della chance
in chiave eziologica (con conseguente danno da lucro cessante), affinché la
perdita di quest’ultima possa trovare ristoro, occorrerà provare una
percentuale di possibilità favorevoli (di raggiungimento del risultato
sperato) superiore a quella relativa alle possibilità sfavorevoli. In altri termini, ai fini dell’an
debeatur, occorrerà provare la
sussistenza di chances favorevoli pari almeno al 51%. E’ l’impostazione sviluppatasi, in particolare, nell’ambito
della giurisprudenza giuslavoristica più risalente,
la quale ha ritenuto che “la possibilità … deve essere provata e va
valutata secondo criteri di verosimiglianza, alla stregua dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla percentuale di probabilità
superiore a quella relativa all’evento sfavorevole”. Tale soluzione è stata fortemente criticata dall’orientamento
opposto, in quanto confonderebbe il piano del quantum con quello dell’an debeatur.
Ai fini dell’an, infatti, non può rilevare
la percentuale di verificazione dell’evento sperato, ma soltanto l’esistenza
di una possibilità (non del tutto irrisoria) del risultato. Muovendo quindi dalla valorizzazione della chance in
chiave ontologica, quale possibilità attuale di acquisizione di un bene
futuro, la giurisprudenza più recente ritiene che il margine percentuale del
50% non abbia incidenza sull’ an del risarcimento. Al fine, tuttavia, di evitare che la consistenza della chance
sia talmente aleatoria da permettere il risarcimento di qualsiasi possibilità
di risultato (anche esigua ed irrilevante), si richiede in ogni caso che la
ristorazione del danno subito debba essere effettuata sulla base di un
giudizio di congruità e verosimiglianza. Cosicché, certamente non potranno ottenere ristoro quelle
richieste che non siano supportate da una congrua possibilità di realizzare
il risultato sperato: ciò che conta è che la chance di cui si richiede
il risarcimento corrisponda ad una possibilità non trascurabile di
ottenere il risultato utile. Tecniche di liquidazione del danno da
perdita di chance : il c.d. “coefficiente di riduzione”. A questo punto occorre chiedersi come si debba procedere alla
liquidazione del danno da perdita di chance. La giurisprudenza è ormai allineata nel ritenere che essa vada
effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete
ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di
valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal
danneggiato, diminuito d’un coefficiente di riduzione proporzionato al grado
di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della
singola situazione giuridica dedotta. Il coefficiente di riduzione prevede, pertanto, che si
quantifichi astrattamente il vantaggio economico che il soggetto leso avrebbe
conseguito se non si fosse verificato l’evento dannoso, e che lo si riduca
percentualmente, in funzione della possibilità (percentuale, appunto) di
realizzarlo (10%, 15%, 20% etc…). E’ stato evidenziato, a tal proposito, che i principi
applicabili sono quelli usuali in tema di debito di valore derivante da fatto
illecito ed è onere del creditore provare che la somma rivalutata (o
liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui si sarebbe
disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente
dovuta fosse stato tempestivo (Cass. n. 12452/2003). In tal caso è dovuto al
danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla
mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui
il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi
compensativi; infatti la durata del processo non può pregiudicare la parte
vittoriosa ed il danno va determinato secondo il valore attuale al momento
della pronunzia. Ai fini di tale attualizzazione del valore del danno, tre
possono essere i criteri di corresponsione degli interessi compensativi: 1)
con decorrenza dalla data dell’illecito sulla somma integralmente rivalutata;
2) al tasso legale e su somme progressivamente rivalutate; 3) sulla somma rivalutata
e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in
modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era
di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a qual risultato
finale. La Cassazione ha ulteriormente precisato che
la svalutazione monetaria può essere riconosciuta anche d’ufficio nel caso in
cui la rimuneratività media del denaro sia inferiore al tasso di
svalutazione, anche in mancanza di prova del maggior danno, precisando che solo
il passaggio in giudicato della sentenza trasforma il debito di valore in
debito di valuta. L’obbligo di risarcimento, infatti, non diventa debito di
valuta quando il danno consiste nella perdita di denaro e neppure nel caso in
cui il debitore riconosca la propria obbligazione risarcitoria o il creditore
abbia a proprie spese ridotto le conseguenze dannose della perdita di chance. Qualora il meccanismo di riduzione percentuale non sia
possibile, la giurisprudenza invoca l’applicazione del criterio equitativo ex
1226 c.c., evidenziando tuttavia che “l’applicazione di tale norma
richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno
risarcibile”. Occorre, insomma, che il creditore
abbia, sia pure in base a criteri percentuali della chance perduta,
fondati su un criterio di probabilità, provato l’esistenza del danno,
demandando al giudicante una valutazione in termini di equità che tenga conto
della peculiarità del caso concreto qualora il danno non possa essere provato
nel suo preciso ammontare, facendo ricorso anche alle presunzioni semplici. La prova presuntiva, infatti, si palesa
particolarmente adatta a dare contezza di un possibile danno che, nella
maggior parte dei casi, non consentirà la realizzazione della situazione
favorevole sperata. La Cassazione ne ha fatto largo utilizzo in tema di danno
esistenziale da demansionamento del lavoratore, ma
non per questo è da escludere che possa trovare applicazione anche nel campo
della chance. Il meccanismo presuntivo è “un mezzo peraltro non
relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove,
cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva per la formazione del
suo convincimento, purchè, secondo le regole di cui
all’art. 2727 c.c., venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia
di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in
astratto), da cui il giudicante può risalire, attraverso un prudente
apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso,
ex art. 115 c.p.c. a quelle nozioni generali
derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove”. Casistica giurisprudenziale in tema di chance.
La lesione della chance, quale perdita di un risultato
favorevole, ha trovato un’ampia applicazione giurisprudenziale, sia in seno
alla responsabilità contrattuale che, soprattutto, in ambito
extracontrattuale. Le ipotesi applicative sono le più disparate. Giova in questa
sede fare riferimento solo ad alcune. Ad esempio, in tema di illecita esclusione da una competizione
sportiva. La fattispecie portata all’attenzione della corte di
legittimità ha riguardato una domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento, proposta da una scuderia automobilistica nei confronti del
proprio pilota, al quale veniva imputata la mancanza di una reale volontà di
integrarsi nella scuderia al fine di ottenere i risultati sportivi
prefissati. Il pilota, da parte sua, con domanda riconvenzionale aveva la
risoluzione del contratto per inadempimento della parte attrice, oltre alla
restituzione di quanto da lui pagato in esecuzione del medesimo contratto ed
al risarcimento dei danni. Il giudice, accogliendo la domanda del pilota, ha
riconosciuto allo stesso la lesione della chance. Posto infatti che lo
stesso era stato illecitamente escluso per un anno dalle competizioni del
Campionato Intercontinentale di Formula 3000, il giudice ha sostenuto che la
chance persa dal pilota fosse concreta e suffragata da ragionevoli
possibilità di risultato; per cui, tenuto conto della natura e della
importanza del contratto, della incontestata qualità di pilota
professionista, della natura e della qualità della chance vanificata, nonché
della valutazione del danno da rottura contrattuale, appariva equo e
congruo procedere alla liquidazione del relativo danno. Altresì, la chance ha trovato applicazione al campo
della responsabilità professionale, con riferimento alla attività
dell’avvocato, del commercialista, del notaio, del medico. Ed ancora
nell’ambito dei sinistri stradali, nel caso di persone rimaste danneggiate
dall’incidente. Un caso particolare: la chance
applicata alla attività della P.A. Le coordinate tracciate in tema di chance possono
essere traslate anche nell’ambito della responsabilità della P.A. per danni
derivanti da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa. La questione riguarda tutti i casi in cui il privato lamenti
che dalla illegittimità del provvedimento amministrativo adottato (quale ad
esempio l’indebita esclusione da una gara) sia derivata la perdita della
possibilità di conseguire un vantaggio (sub specie di vittoria della
gara stessa). Anche la giurisprudenza amministrativa in tali occasioni qualifica
la chance quale bene giuridico a sé stante, suscettibile di
un’autonoma valutazione economica (in termini di danno emergente) e
risarcibile ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato
dall’ordinamento. In un recente intervento, la VI sezione del Consiglio di Stato si è soffermata sui rapporti intercorrenti tra perdita
di chance e lesione dell’interesse pretensivo,
procedendo ad un’analisi ricognitiva della rilevanza della chance nei
rapporti tra potere pubblico e privati. La pronuncia in oggetto muove dalla enunciazione delle tesi
dottrinali sussistenti in tema di chance, dando conto sia della teoria
c.d. eziologica (la chance come lucro cessante), sia di quella c.d.
ontologica (la chance come danno emergente), ma compie un passo
ulteriore: evidenzia, infatti, come “la contrapposizione tra le due
posizioni giurisprudenziali e dottrinali … deriv(i)
esclusivamente da una visione parziale della fattispecie risarcitoria in
esame, che contrappone erroneamente, come blocchi distinti e reciprocamente
incompatibili, i vari elementi costitutivi del danno da perdita di chance”.
Occorre, pertanto, procedere ad un’attività esegetica che, dopo aver
individuato gli elementi costitutivi della fattispecie in parola, li riduca
ad unità, in modo da determinare una ricostruzione ontologica complessiva,
uniforme e coerente. Ove si configuri la chance quale mera possibilità di
ottenere un risultato favorevole, essa non è idonea ad assumere rilevanza per
il mondo del diritto e dà vita ad un interesse di fatto, insuscettibile di
ricevere tutela per la propria esigua consistenza. “Tale esito definitorio
–osserva la Corte- consente proficuamente ed agevolmente di riunificare i
due orientamenti interpretativi, in quanto da un lato riconosce alla chance
la qualità di bene giuridico autonomo, indipendente dalla situazione di
vantaggio verso cui tende, dotato di per sé di rilevanza giuridica ed
economica, in quanto elemento facente attivamente parte del patrimonio del
soggetto che ne ha la titolarità; dall’altro lato, invece, attribuisce
rilievo decisivo all’elemento prognostico o, rectius
probabilistico, il quale è posto quale fattore strutturale e costitutivo, da
accertare indefettibilmente al fine di riconoscere ad una mera possibilità la
consistenza necessaria per rientrare nella nozione di chance e,
dunque, per ricevere protezione da pare dell’ordinamento”. Il Consiglio
di Stato, pertanto, inferisce che esiste chance e chance: è
decisivo distinguere tra probabilità di riuscita (chance risarcibile)
e mera possibilità di conseguire un risultato utile (chance
irrisarcibile). A tal fine bisogna ricorrere alla teoria probabilistica che,
nell’analizzare il grado di successione tra azione ed evento, per stabilire
se esso avrebbe costituito o meno conseguenza dell’azione, scandaglia, fra il
livello della certezza e quello della mera possibilità, l’ambito della c.d.
“probabilità relativa” consistente in un rilevante grado di possibilità. Ciò posto, la Corte procede alla applicazione di tali
coordinate di principio alla peculiarità delle situazioni giuridiche
soggettive di vantaggio, proprie del diritto amministrativo, la cui
probabilità di transitare dalla fase in potentia
a quella in actu, va verificata alla stregua
della consistenza dei poteri attribuiti dall’ordinamento alla pubblica
amministrazione. Nello specifico, occorre verificare quale incidenza abbia
sulla chance la sussistenza della discrezionalità amministrativa. “Gli
esiti del giudizio prognostico, infatti, si diversificano a seconda che il
conseguimento della posizione di vantaggio, verso cui è teleologicamente
orientata la chance, sia correlato ad un’attività vincolata,
tecnico-discrezionale o discrezionale pura”. Mentre, infatti, nelle
ipotesi di attività vincolata o tecnico-discrezionale il giudice può
sostituirsi alla P.A., individuando il grado di possibilità di ottenimento da
parte del privato del bene della vita; al contrario, in caso di attività
discrezionale pura, essendo maggiori i margini di valutazione rimessi alla
amministrazione, maggiore sarà anche l’alterazione dl giudizio
probabilistico: il giudice non potrà indebitamente surrogarsi al potere
amministrativo. In tali casi, certamente non sarà possibile compiere un
giudizio prognostico in termini di preciso calcolo percentuale, ma non è escluso
che si possa riconoscere una perdita di chance, nella base del grado
di approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente. Occorre, infine, dare atto della possibilità, in sede di
appalti pubblici, del risarcimento in forma specifica, quale tutela reale
della chance, consistente nella ripetizione della procedura o nella
riammissione in gara del concorrente escluso, o ancora nella indizione di una
pubblica gara per l’appalto nel caso di illegittimo affidamento di appalto
mediante trattativa privata: “in tal caso il concetto di chance
coincide con quello di nuova indizione della gara e rappresenta il ristoro in
forma specifica del danno che, ai sensi dell’art. 6 L. 205/2000, è
ammissibile solo ove non sia possibile o comunque eccessivamente onerosa per
l’Amministrazione il risarcimento per equivalente”.
Il danno da mancata promozione e le
differenze con il danno da perdita della chance di promozione.
Una delle applicazioni più esemplificative della distinzione
tra danno emergente e lucro cessante in tema di chance, affiora in
materia di diritto del lavoro, quanto alle ipotesi di danno da mancata
promozione. Il tema si presta ad enucleare una perfetta sintesi di tutte le
questioni finora analizzate, proprio al fine di comprendere a pieno la
valenza della chance e la conferma del suo inquadramento nell’ambito
della categoria del “danno emergente”. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il danno da mancata
promozione sia qualcosa di ben diverso dal danno da perdita di chance.
Si è osservato, infatti, che nel primo caso si ha la perdita di un risultato
favorevole (la promozione), mentre nel secondo, la perdita della possibilità
di conseguire un risultato utile (diritto a poter sostenere un ulteriore
concorso al fine di ottenere una qualifica superiore), possibilità esclusa a
seguito del comportamento illecito del datore di lavoro. Ne deriva che nell’ipotesi di mancata promozione, il
lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve provare sia
l’illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo
espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei
promossi; nel caso di perdita di chance –in ragione della
irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi
partecipanti di quella ritenuta illegittima- si fa valere il danno associato
alla perdita di una possibilità non trascurabile di conseguire il risultato
utile. Mentre, allora, il danno da mancata promozione può trovare un
ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla
superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il
danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non
identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di
probabilità –esistente al momento della legittima esclusione- di conseguire
la promozione. Continuando nella disamina, la Cassazione ribadisce, poi, le
differenti conseguenze processuali in ambito probatorio: occorre tenere
distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato,
il pregiudizio derivante dalla mancata promozione e, dall’altro, la perdita
di chance, cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in
conseguenza della partecipazione al concorso: costituiscono, infatti, domande
diverse, non ricomprese l’una nell’altra, in relazione alla diversità di
fatti e circostanze da cui desumere l’entità della probabilità per
l’interessato di vincere il concorso. Relativamente alla domanda risarcitoria del lavoratore fondata
sull’assunto della sopravvalutazione di titoli altrui, la Suprema Corte ha
ulteriormente specificato che la successiva deduzione del medesimo lavoratore
relativa al mancato possesso, da parte di alcuni promossi, del titolo di
studio all’uopo richiesto soggiace al divieto dello ius
novorum in appello (art. 437, secondo comma c.p.c.), risolvendosi non in una mera difesa, ma in un
ampliamento del fatto costitutivo della domanda, (ampliamento) precluso, in
quanto esorbitante dalla emendatio libelli, anche nel giudizio di
primo grado[36]. “Diverso è anche il contenuto dell’onere
probatorio posto a capo del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di
domanda di risarcimento danni per perdita di chance,
il ricorrente ha l’onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni ed
al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di
conseguire il superiore inquadramento, commisurata nella perdita di quei
vantaggi, in ragione del grado di probabilità, esistente al momento della
esclusione, di conseguire la promozione”. Occorre provare, ai fini della chance, la realizzazione
in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno
risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta; pertanto, qualora il
lavoratore agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante dal
mutamento delle mansioni e consistente nel mancato conseguimento di un
vantaggio di carriera connesso ad una valutazione comparativa di candidati,
deve provare che la valutazione vi è stata e che egli, se non fosse
intervenuto l’illegittimo mutamento di mansioni, avrebbe avuto possibilità
non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati. Nell’ambito delle procedure di selezione per l’accesso alla
qualifica superiore, la Corte ha altresì ammesso il ricorso ai canoni
equitativi, qualora non sia possibile una quantificazione nei termini
suesposti e sempre che se ne dia congrua e adeguata motivazione. In questo senso, si è invece escluso che il giudice possa
dichiarare il riconoscimento della promozione ingiustamente negata, in
ossequio al principio della incoercibilità delle prestazioni di fare (nemo ad factum cogi potest), fatta eccezione per la correzione di un
errato punteggio. La Cassazione osserva che in tale ultimo caso occorre
chiamare in causa, quali controinteressati (art. 102 c.p.c.)
tutti i soggetti che hanno ottenuto la promozione o, per lo meno, quelli che
potrebbero ricevere un danno dall’eventuale accoglimento della domanda,
attraverso la regolare integrazione del contraddittorio nei loro riguardi. Quanto alla casistica riconducibile al danno da mancata
promozione interessante appare un’ipotesi peculiare. Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità e di merito
ha riconosciuto tale categoria di danno alla studentessa universitaria che si
sia vista attribuire quale punteggio di laurea, un voto di gran lunga
inferiore alla media conseguita durante l’intero iter di studi. Si è
evidenziato in proposito che la legittima aspettativa dell’attribuzione di un
voto di laurea conforme alla media degli esami di profitto sostenuti nel
corso degli esami universitari sia da qualificare come “interesse al bene
della vita giuridicamente rilevante, dalla cui lesione deriva un pregiudizio
alla capacità di concorrenza e la conseguente perdita di chance nel mondo del
lavoro”. Il danno da perdita di chance
rientra nel lucro cessante perché il lucro cessante non è né un bene
autonomo, né un’entità, bensì soltanto un vantaggio derivante dal bene
oggetto delle situazioni soggettive tutelate dal diritto. In questo senso,
tanto l’ipotesi di impegnare economicamente in un futuro lavoro la propria
integrità fisica (perdita di chance), sia la possibilità di vincere una
causa, non sono probabilità di mero fatto, ma dipendenti dal diritto che ha
il creditore cliente alla prestazione. In entrambe le ipotesi, la chance si
collega al danno evento, ossia a quel primo evento che segna la violazione di
posizione giuridica tutelata dall’ordinamento. Infine, per gli interessi
coinvolti non occorre verificare l’esistenza di una specifica tutela, poiché
la loro rilevanza e l’ingiustizia della loro lesione viene data dalla
connessione col bene giuridico violato o con la posizione giuridica violata”. Per
Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
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