Mancato
godimento di viaggi e vacanze da Tour Operator - Agenzie di Viaggi
Fine
Agosto, si rientra dalle Ferie estive e migliaia di consumatori denunciano alle
sedi di Adiconsum la propria vacanza che doveva
essere un periodo di meritato riposo e di relax ed e’ diventata un
incubo.
In tempi
in cui la crisi economica e la tendenza al risparmio delle famiglie spinge
verso i last minute e verso, pacchetti vacanze offerti a basso prezzo, il
rischio di subire raggiri, trappole e vere e proprie truffe aumenta esponenzialmente.
Il
pacchetto turistico proposto da un Tour Operator e venduto da un’agenzia
viaggi o last minute su un sito, è un vero e proprio contratto che il
consumatore stipula con l’Agenzia di Viaggio e con il Tour operator, e
quindi il “danno da vacanza rovinata” può e deve essere
risarcito.
Vademecum Adiconsum
per difendersi da trappole e raggiri
e farsi risarcire il danno da vacanza rovinata
1.
Il “pacchetto
turistico”, comprendente sia il viaggio che il relativo soggiorno con
assistenza in loco del Tour Operator.
2.
In caso di grave
inadempienza contrattuale vi è una responsabilità sia del Tour
Operator che dell’Agenzia di Viaggi ed entrambe sono tenute, in solido,
al pagamento di tutti i danni subiti dai consumatori.
3.
Ogni qualvolta si
verifichino fatti tali da non consentire una puntuale e corretta esecuzione del
contratto, i viaggiatori, che spesso per non perdere la possibilità di
effettuare la vacanza desiderata sono costretti ad adeguarsi al nuovo stato dei
fatti, hanno diritto a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
4.
Il danno è
patrimoniale e non, quindi anche il danno derivato dallo stress o dalla
delusione di non aver potuto godere della propria vacanza, va risarcito.
5.
In caso di mancato
godimento della vacanza, va innanzitutto richiesto il risarcimento economico
dell’intero prezzo pagato per il pacchetto .
6.
Se la vacanza è
stata rovinata parzialmente da disservizi, inadempienze e non conformità
a quanto illustrato dall’Agenzia Viaggi o dal catalogo del Tour Operator
al momento dell’acquisto, il risarcimento consisterà in una
riduzione del prezzo concordato.
7.
Anche
l’illustrazione del pacchetto vacanze da parte del venditore entra a
pieno titolo nel contratto e può essere rivendicato in sede giudiziale.
8.
Il danno non
patrimoniale è di più difficile quantificazione dovendosi
valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza
e pertanto viene rimesso alla valutazione del giudice.
9.
Esempi di danni
patrimoniali risarcibili, a cui va aggiunto il danno non patrimoniale da vacanza
rovinata:
a.
nei casi di vacanze
“tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour
operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al
consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata;
b.
in caso di ritardo
aereo, il danno consiste nella mancata fruizione dei giorni di vacanza laddove
i passeggeri arrivano a destinazione dopo 48 (quarantotto) ore di ritardo,
ciò implica il godimento parziale della vacanza, con riduzione adeguata
del prezzo del pacchetto, calcolando la differenza di prezzo pagato dal
consumatore per la compagnia aerea, l’albergo e l’assistenza
prescelti in sede di organizzazione del viaggio;
c.
la mancata
comunicazione da parte dell’agenzia di viaggi al turista di essenziali
circostanze, come l’anticipazione dell'orario del volo, integra gli
estremi dell’inadempimento contrattuale.
d.
laddove siano smarriti
i bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator,
responsabile dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il
vettore aereo ,ovvero soggetto addetto al trasporto effettivo dei bagagli.
La Corte
di Giustizia Europea ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale,
accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di servizi turistici
ha diritto al risarcimento anche di tale tipologia di danno.
Cosa deve fare il consumatore
per richiedere il risarcimento
1.
Conservare il contratto
di vendita del “pacchetto turistico” che si è sottoscritto
per le vacanze ed i depliant illustrativi del pacchetto.
2.
Conservare i biglietti
di viaggio (aerei, treni, ecc.);
3.
Conservare eventuali
talloncini di consegna e trasporto bagagli e il modello PIR che va compilato in
aeroporto, in caso di smarrimento dei bagagli.
4.
Chiedere la
disponibilità alla testimonianza - in merito all’esposizione del
pacchetto turistico - di persone che consigliamo di portare con voi al momento
dell’acquisto del viaggio o di famiglie che hanno subito gli stessi
disservizi in loco durante la vacanza.
5.
Fare fotografie dei
luoghi (ad esempio, non corrispondenti ai luoghi illustrati sul depliant) e/o
dei disservizi subiti.
6.
Conservare scontrini e
ricevute di tutte le spese fatte per rimediare alla situazione di disagio
subita.
7.
Appena si torna a casa
e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera raccomandata a/r al
tour operator e all’agenzia di viaggi , con la descrizione precisa e
dettagliata dei disservizi subiti ed una richiesta di risarcimento danni.
8.
Allegare alla
Raccomandata le copie delle fotografie scattate e le fotocopie (gli originali
vanno conservati) degli scontrini relativi alle spese che avete dovuto
sostenere. Tutta la documentazione originale deve essere esibita solo nel caso
in cui si deciderà di intentare una causa.
9.
Nello scrivere la
raccomandata bisogna chiedere il risarcimento delle spese sostenute, ma anche
fare riferimento al danno da stress psico-fisico che si è subìto
, e al danno “da vacanza rovinata”.
10.
Nel caso in cui la
controparte sottovaluti o minimizzi l’accaduto, rivolgersi alla sede
territoriale di Adiconsum che vi potrà
consigliare, ad esempio, la citazione in giudizio dinnanzi al giudice di pace.
Il tribunale di Monza, con La sentenza 1617/03
interviene sul cosiddetto “danno da vacanza rovinata”
pronunciandosi su alcuni punti:
Legittimazione
attiva
- Chi agisce esclusivamente in proprio non può considerarsi legittimato
a richiedere danni non patrimoniali sofferti dagli altri soggetti partecipanti
al viaggio/soggiorno che non sono parti attrici del giudizio.
Inadempimento
contrattuale – risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - La mancata
comunicazione da parte dell’agenzia di viaggi al turista di essenziali
circostanze, nel caso di specie l’anticipazione dell'orario del volo,
integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della
disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione
della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in
data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giuridico con Legge n,
1084/77). A Tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni
sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c.
Danno da vacanza
rovinata
- E’ dubbia e comunque non necessaria la collocazione del danno da c.d.
“emotional di stress” o più
semplicemente da c.d. “vacanza rovinata” nell'alveo
del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 c.c. Al contrario,
al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi
sopportati dal turista" può essere conferita piena valenza
patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di
reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di
"qualunque pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore
turistico come previsto dall’art.13 Convenzione dì Bruxelles del
23.4.1970.
Per
Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a: info@infortunisticalaguardia.it