Mancato godimento di viaggi e vacanze da Tour Operator - Agenzie di Viaggi

 

Fine Agosto, si rientra dalle Ferie estive e migliaia di consumatori denunciano alle sedi di Adiconsum la propria vacanza che doveva essere un periodo di meritato riposo e di relax ed e’ diventata un incubo.

In tempi in cui la crisi economica e la tendenza al risparmio delle famiglie spinge verso i last minute e verso, pacchetti vacanze offerti a basso prezzo, il rischio di subire raggiri, trappole e vere e proprie truffe aumenta esponenzialmente.

Il pacchetto turistico proposto da un Tour Operator e venduto da un’agenzia viaggi o last minute su un sito, è un vero e proprio contratto che il consumatore stipula con l’Agenzia di Viaggio e con il Tour operator, e quindi il “danno da vacanza rovinata” può e deve essere risarcito.

 

Vademecum Adiconsum
per difendersi da trappole e raggiri
e farsi risarcire il danno da vacanza rovinata

 

1.    Il “pacchetto turistico”, comprendente sia il viaggio che il relativo soggiorno con assistenza in loco del Tour Operator.

2.    In caso di grave inadempienza contrattuale vi è una responsabilità sia del Tour Operator che dell’Agenzia di Viaggi ed entrambe sono tenute, in solido, al pagamento di tutti i danni subiti dai consumatori.

3.    Ogni qualvolta si verifichino fatti tali da non consentire una puntuale e corretta esecuzione del contratto, i viaggiatori, che spesso per non perdere la possibilità di effettuare la vacanza desiderata sono costretti ad adeguarsi al nuovo stato dei fatti, hanno diritto a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

4.    Il danno è patrimoniale e non, quindi anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere della propria vacanza, va risarcito.

5.    In caso di mancato godimento della vacanza, va innanzitutto richiesto il risarcimento economico dell’intero prezzo pagato per il pacchetto .

6.    Se la vacanza è stata rovinata parzialmente da disservizi, inadempienze e non conformità a quanto illustrato dall’Agenzia Viaggi o dal catalogo del Tour Operator al momento dell’acquisto, il risarcimento consisterà in una riduzione del prezzo concordato.

7.    Anche l’illustrazione del pacchetto vacanze da parte del venditore entra a pieno titolo nel contratto e può essere rivendicato in sede giudiziale.

8.    Il danno non patrimoniale è di più difficile quantificazione dovendosi valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza e pertanto viene rimesso alla valutazione del giudice.

9.    Esempi di danni patrimoniali risarcibili, a cui va aggiunto il danno non patrimoniale da vacanza rovinata:

a.    nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata;

b.    in caso di ritardo aereo, il danno consiste nella mancata fruizione dei giorni di vacanza laddove i passeggeri arrivano a destinazione dopo 48 (quarantotto) ore di ritardo, ciò implica il godimento parziale della vacanza, con riduzione adeguata del prezzo del pacchetto, calcolando la differenza di prezzo pagato dal consumatore per la compagnia aerea, l’albergo e l’assistenza prescelti in sede di organizzazione del viaggio;

c.     la mancata comunicazione da parte dell’agenzia di viaggi al turista di essenziali circostanze, come l’anticipazione dell'orario del volo, integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale.

d.    laddove siano smarriti i bagagli, i soggetti danneggiati possono agire sia verso il tour operator, responsabile dell’organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo ,ovvero soggetto addetto al trasporto effettivo dei bagagli.

La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale, accogliendo il principio secondo il quale il consumatore di servizi turistici ha diritto al risarcimento anche di tale tipologia di danno.

 

Cosa deve fare il consumatore
per richiedere il risarcimento

1.    Conservare il contratto di vendita del “pacchetto turistico” che si è sottoscritto per le vacanze ed i depliant illustrativi del pacchetto.

2.    Conservare i biglietti di viaggio (aerei, treni, ecc.);

3.    Conservare eventuali talloncini di consegna e trasporto bagagli e il modello PIR che va compilato in aeroporto, in caso di smarrimento dei bagagli.

4.    Chiedere la disponibilità alla testimonianza - in merito all’esposizione del pacchetto turistico - di persone che consigliamo di portare con voi al momento dell’acquisto del viaggio o di famiglie che hanno subito gli stessi disservizi in loco durante la vacanza.

5.    Fare fotografie dei luoghi (ad esempio, non corrispondenti ai luoghi illustrati sul depliant) e/o dei disservizi subiti.

6.    Conservare scontrini e ricevute di tutte le spese fatte per rimediare alla situazione di disagio subita.

7.    Appena si torna a casa e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera raccomandata a/r al tour operator e all’agenzia di viaggi , con la descrizione precisa e dettagliata dei disservizi subiti ed una richiesta di risarcimento danni.

8.    Allegare alla Raccomandata le copie delle fotografie scattate e le fotocopie (gli originali vanno conservati) degli scontrini relativi alle spese che avete dovuto sostenere. Tutta la documentazione originale deve essere esibita solo nel caso in cui si deciderà di intentare una causa.

9.    Nello scrivere la raccomandata bisogna chiedere il risarcimento delle spese sostenute, ma anche fare riferimento al danno da stress psico-fisico che si è subìto , e al danno “da vacanza rovinata”.

10.                     Nel caso in cui la controparte sottovaluti o minimizzi l’accaduto, rivolgersi alla sede territoriale di Adiconsum che vi potrà consigliare, ad esempio, la citazione in giudizio dinnanzi al giudice di pace.

Il tribunale di Monza, con La sentenza 1617/03 interviene sul cosiddetto “danno da vacanza rovinata” pronunciandosi su alcuni punti:

Legittimazione attiva - Chi agisce esclusivamente in proprio non può considerarsi legittimato a richiedere danni non patrimoniali sofferti dagli altri soggetti partecipanti al viaggio/soggiorno che non sono parti attrici del giudizio.

Inadempimento contrattuale – risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. - La mancata comunicazione da parte dell’agenzia di viaggi al turista di essenziali circostanze, nel caso di specie l’anticipazione dell'orario del volo, integra gli estremi dell’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giuridico con Legge n, 1084/77). A Tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c.

Danno da vacanza rovinata - E’ dubbia e comunque non necessaria la collocazione del danno da c.d. “emotional di stress” o più semplicemente da c.d. “vacanza rovinata” nell'alveo del danno non patrimoniale disciplinato dall’art.2059 c.c. Al contrario, al danno per "minore godimento della vacanza" e "per i disagi sopportati dal turista" può essere conferita piena valenza patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in ossequio alla prevista liquidabilità di "qualunque pregiudizio" derivante dall’ inadempimento dell'operatore turistico come previsto dall’art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970.

Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a: info@infortunisticalaguardia.it