VI SONO STATI SOTTRATTI I PUNTI SULLA PATENTE? 

 

A seguito della legge del 1° Agosto 2003, n. 214 in vigore da 27 Agosto 2003, PER LA NUOVA PATENTE A PUNTI, ci siamo adoperati per approfondire la materia, INOLTRANDO DEI RICORSI, con eccellenti risultati, sempre a beneficio di coloro che spesso, ricevono contestazioni precipitose da parte delle autorità.

Spesso, infatti, diverse multe a seguito dei ricorsi presentati al Giudice di pace  per infrazioni alle norme del C.d.S, sono state annullate, e/o il Giudice adito abbia ordinato di far pagare il minimo della somma dovuta per la presunta violazione, attesa la gravità della congiuntura economica.

Tutto questo naturalmente anche a beneficio dei nostri assistiti per la trattazione del sinistro nei confronti della compagnia di Assicurazioni DIFFIDATA al fine di ottenere la richiesta di risarcimento. Dimostrando elementi di prova a favore dei ns. assistiti, la presunta colpa che in un primo momento era stata attribuita, diventa CONCORSUALE art. 2054 del codice civile o perfino INESISTENTE.

 

Note informative per Autovelox.

Siamo in grado di verificare se il codice della strada è stato applicato correttamente, in quanto, il verbale di contestazione, PER LEGGE perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto, sempre essenziali per l’efficacia della multa ma, altri riferimenti che molto spesso non vengono riportati all'interno dei verbali. Ecco alcuni presupposti al fine di presentare il ricorso.

Presegnalazione ubicazione dell’autovelox 1 km (sentenza Corte Cassazione nr.5861 del 17/03/2005 e succ. mod. int)

Modello di apparecchio usato tarato a norma di legge

 

Tollerabilità in percentuale dello strumento

 

La verifica della funzionalità del rilevatore

 

La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i  Telelaser)

 

Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)

 

Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non  è possibile  fermare il trasgressore

 

Che e' mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e  senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico, nello specifico trattandosi di strada fuori dai centri abitati

 

Che date le premesse l'apparecchiatura operava probabilmente al di fuori del controllo degli agenti

 

Che ai sensi di quanto disposto con sentenza della sez.I della Corte di Cassazione (n.1380 del 08/02/00), della sez. III civile della stessa Corte (n. 4010 del 3/4/00), e ancora della I sez.civile (n.2494 del 21/02/01) nel caso di rilievo dell'infrazione tramite autovelox mod. 104/C, consentendo lo stesso l'immediato rilievo del veicolo contravventore, debba procedersi all'immediato fermo pena la contestabilità della legittimità della contravvenzione elevata -e conseguente annullabilità della stessa

 

Che manca l'unicita' di soggetto tra colui che ha accertato l'infrazione e colui che ha redatto il verbale

 

Che la parte del verbale relativa alle generalità era in bianco -a prova del mancato fermo

 

Che la parte del verbale relativa alle dichiarazioni del contravventore era sbarrata -a conferma della mancata contestazione.

 

INFO:

 

La Corte di Cassazione ha fissato una serie di paletti per inquadrare meglio i diritti degli automobilisti di fronte al temibile autovelox. Molte sentenze, infatti, sono state vinte contro tali multe grazie alla precisazione di alcuni aspetti di cosa si tratta esattamente? L’obbligo di segnalare l’apparecchio sulle strade laterali e il divieto di installazione in quelle urbane sono soltanto due di questi elementi, visto che la serie è molto più ampia. Una recente sentenza della Suprema Corte ha messo in luce uno scenario ben diverso: un automobilista è riuscito a evitare la multa perché, dopo essersi immesso in una strada statale da una strada secondaria, vi era transitato in un punto in cui non figurava più il cartello di segnalazione dell’autovelox, segno che la presenza deve essere compresa in altri tratti del percorso e non soltanto all’inizio. Inoltre, bisogna prestare la massima attenzione a come il servizio è stato posto in essere dal comune; in effetti, la stessa Cassazione ha stabilito poche settimane fa che persino la mancata partecipazione della polizia municipale all’elaborazione dell’accertamento può rappresentare un motivo per annullare la sanzione, dato che quest’ultima deve essere rilevata da un agente che è preposto proprio al servizio di polizia. Ma il consumatore ha a disposizione altre carte vincenti da giocare: ad esempio, bisogna sempre ricordare che l’autovelox, salvo casi molto rari, è assolutamente vietato all’interno delle città, mentre l’omologazione e la taratura dell’apparecchio non sono necessari per dimostrare che esso sia ancora pienamente funzionale e attivo, dato che circolano leggende metropolitane in merito a questa possibilità per poi fare ricorso. Un metodo che invece può essere adottato per contrastare in maniera efficace la multa è la cosiddetta “contestazione differita”: in questo caso ci troviamo di fronte a una delle ipotesi per cui la contestazione della sanzione può anche non avvenire immediatamente , così come è stato ormai stabilito da almeno quattro anni.

 

 

CHIEDETE LA NOSTRA ASSISTENZA GRATUITA IN QUANTO ENTRO IL 60° GIORNO SI PUO’ PRESENTARE RICORSO PRESSO IL GIUDICE DI PACE E/O PREFETTO.

 

La nostra equipe si occupa di inoltrare i ricorsi a prescindere dall’incidente stradale, riservandosi di applicare le tariffe (se il sinistro non è gestito da noi) comprese conferenze ed attività informativa con il cliente. IN QUESTI CASI IL COSTO PER I RICORSI E’ DI € 20 + IVA.

 

Per informazioni e consulenza gratuita scrivete a: infortunisticalaguardia@gmail.com  allegando copia del verbale.