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Responsabilità sanitaria -
Responsabilità medica:
N.B. Tempi di prescrizione entro 10 anni dall'evento o dalla
diagnosi
Nella
responsabilità sanitaria e nella responsabilità medica rientrano tutti
quei casi nei quali un professionista nel campo medico-sanitario (medico,
paramedico, infermiere, ecc.) commette un errore per “imperizia, negligenza e
imprudenza causando un danno ingiusto.
Offriamo:
- ANTICIPO
SPESE MEDICHE - CONSULENZA MEDICO LEGALE GRATUITA
- VISITE
SPECIALISTICHE ED ESAMI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE.
-
ASSISTENZA ON-LINE
La nostra equipe vanta una considerevole esperienza, con risultato positivo,
nella gestione di pratiche con errori professionali, in particolare nei casi
di responsabilità medica e responsabilità sanitaria, nei quali sa gestire e
valutare, con il proprio team di specialisti, ogni profilo di colpa
sanitaria.
La struttura è in grado di fornire una valutazione medico-legale preventiva
della fattibilità, evitando così al danneggiato di esporsi a voci di spesa
considerevole; tale valutazione preventiva consiste nel fondato parere
scientifico sulla sussistenza o meno della responsabilità medica, o
responsabilità sanitaria in generale e, conseguentemente, rappresenta il
necessario elemento per la scelta della strategia da adottare nella gestione
della pratica.
Esaminando
l’evento, mettiamo a tua completa disposizione la nostra indiscussa
esperienza al fine di ottenere una veloce e ottimale liquidazione del danno,
ANTICIPANDO ANCHE EVENTUALI SPESE MEDICHE.
La nostra equipe è in grado di offrirti una rete di servizi, grazie
alle varie convenzioni.
Un’equipe
di medici specialisti, medici legali e consulenti con esperienza specifica nell’ambito
della malasanità e delle malattie professionali saranno al tuo fianco per
farti ottenere il giusto risarcimento
Responsabilità
Medico Sanitaria
Nel
contesto di una (sempre più) crescente conflittualità tra società e
professione medica si propone una riflessione aggiornata in materia di
responsabilità sanitaria, in una sorta di dialogo tra diritto e medicina
legale alla quale spetta il ruolo naturale ed irrinunciabile di mediatore tra
ars medica e diritto, e che proprio nella responsabilità sanitaria si trova
ad affrontare i compiti più impegnativi venendo chiamata continuamente a
fornire la propria opera nei procedimenti contra medicum.
È in tale prospettiva dialettica che si tenta di allestire una casistica
rappresentativa delle diverse e più frequenti ipotesi di colpa professionale,
percorrendo una analisi che privilegi l'interpretazione medico-legale della
realtà fenomenica, spesso multiforme, con costante riferimento alle soluzioni
giurisprudenziali adottate (o adottabili).
RESPONSABILITÀ
SANITARIA, MEDICA E DELLA STRUTTURA SANITARIA
Traiettorie - questioni processuali e
la mediazione obbligatoria.
Responsabilità del medico alla responsabilità sanitaria:
criteri di imputazione e nesso causale
- La responsabilità da contatto.
- La colpa lieve, la colpa grave e nesso causale.
- Il grado di diligenza del medico ai fini della valutazione di liceità della
prestazione sanitaria.
- I limiti di applicabilità dell'art. 2236 cod. civ.
- La responsabilità nei confronti del nascituro.
- La responsabilità nella chirurgia estetica.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria
- Il contratto di "assistenza ospedaliera": contenuto e limiti
- La responsabilità:
per fatto del personale medico;
per fatto del personale sanitario;
contrattuale del chirurgo libero-professionista che opera in clinica privata;
del medico pubblico dipendente;
del "medico di famiglia";
per fatto proprio e per insufficiente ed inidonea gestione della struttura;
per infezioni nosocomiali, vaccinazioni ed emotrasfusioni;
per omessa vigilanza.
Il consenso informato tra tutela del paziente e salvaguardia della
professionalità medica: contenuto, forma e requisiti di validità
- L'obbligo di informazione.
- La forma e il contenuto del consenso.
- La rilevanza del consenso del paziente.
- I requisiti di validità del consenso.
- I soggetti legittimati a prestare il consenso.
- Criteri risarcitori e prova del danno
Profili processuali
- tecnica di formulazione della domanda risarcitoria;
- questioni legate alla CTU medico legale in ambito sanitario
(criteri di individuazione del CTU,utilità di una consulenza collegiale,
possibilità i sottoporre al CTU eventuali quesiti concernenti il pregiudizio
morale ed esistenziale)
- Costituzione di parte civile
- effetti della sentenza di assoluzione e condanna nel giudizio civile
risarcitorio
- rilevanza del principio di non contestazione nel giudizio civile
- obbligo di sottoporre preliminarmente alle parti le questioni rilevabili
d’Ufficio non dedotte
- onere della prova: principi processuali
- Diverso termine di prescrizione nel giudizio civile e penale; applicazione
della prescrizione penale al giudizio civile, limiti.
La responsabilità sanitaria i il risarcimento dei danni non patrimoniali:
i criteri risarcitori e le implicazioni delle teorie della responsabilità
adottate
- Tipicità del danno non patrimoniale
- Fattispecie risarcibili:
1) casi previsti dalla legge;
2) interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.,
limitata ai diritti inviolabili della persona, connotati dalla gravità
dell’offesa
- Inquadramento della responsabilità medica all’interno dell’una o dell’altra
fattispecie tipica: conseguenze
- Il diritto alla vita e il diritto alla salute tra autonomia e risarcimento
per violazione del consenso.
- La liquidazione unitaria e la personalizzazione del danno
- I mezzi di prova. Il principio della vicinanza alla prova
- Il danno riflesso.
- L'ambito di risarcibilità, limitato o meno, alla sfera familiare.
- La perdita di chances ricollegata all'esercizio di attività professionali e
sua utilizzabilità in caso di colpa professionale.
- La responsabilità contabile del medico per colpa sanitaria e per fatto
illecito doloso (tangenti richieste ai pazienti)
Le infezioni nosocomiali
Sul tema
della responsabilità medico-sanitaria la giurisprudenza di merito ed ancor
più di legittimità ha impresso al diritto vivente un moto evolutivo che
attraverso fasi successive è infine approdato ad un modello unitario regolato
dagli articoli 1218 e 1228 cc. In tal modo la responsabilità sanitaria non
più costituente un settore "trans-tipico" della r.c.,
è stata sottoposta ad una logica totalmente contrattuale. Restano però
numerosi aspetti, l’onere della prova e l’accertamento del nesso causale, per
esempio, che rendono tuttora la responsabilità sanitaria un “sottosistema
della responsabilità civile”.
Lo studio
della giurisprudenza e della mutata dottrina giuridica rappresenta senza
dubbio uno strumento di grande interesse per fornire alcune delle risposte
che anche la classe medica attende.
Da avvio a
tale rubrica la vexata quaestio delle
infezioni nosocomiali che può considerarsi al pari di una sottocategoria
della responsabilità medica, pur in presenza, in Italia, di scarsi contributi
dottrinari.
Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
franchisinginfortunistica@gmail.com
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