Inail - Inps - Invalidità - Infortuni sul lavoro - Inabilità civile ed inabilità:

 

-Inail-

Il danneggiato dopo il rientro a lavoro, L'Inail esprime un giudizio relativamente al danno biologico.

-Dall'1% al 6% non risarcibile (franchigia);

-Dal 7% all'11% liquidazione in capitale;

-Dal 12% al 100% rendita mensile.

 

-Inps (lavoro)-

-Per l'invalidità superiore a 2/3 (66% al 99%) pensione invalidità Inps;

-100% pensione inabilità;

In entrambi i casi sono necessari contributi inps. 

 

-Inps (Invalidità civile)-

Perdita generica per l'incapacità di lavoro. Sino al 33% non viene riconosciuta l'invalidità. 

-Dal 34 al 74% (Invalidità senza pensione);

-Diritto iscrizione liste di invalidità per lavoro pubblico o privato.

-Dal 75 al 99% (Invalido civile)

Per i casi sopraidicati il/la richiedente ha diritto dopo 65 anni ma, se ha altro reddito di pensione, famigliare o personale non ha diritto.

100% Inabile civile:

Indennità di accompagnamento per incapacità di deambulare autonomamente e/o incapacità di attendere ai bisogni elementari della vita. In questi casi la pensione spetta a chiunque indipendentemente dal reddito.

 

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Offriamo consulenza e assistenza per il risarcimento di danni causati da infortuni sul lavoro.

La nostra equipe esaminando la dinamica del sinistro, mette a tua completa disposizione la sua indiscussa esperienza ai fini di ottenere una veloce e ottimale liquidazione del danno.

      
La nostra equipe è in grado di offrirti  una rete di servizi, grazie alle varie convenzioni.



OFFRIAMO:

 

  • STUDIO DINAMICA DEL SINISTRO E CONSULENZA DETTAGLIATA
  • CONSULENZA MEDICO LEGALE
    Visite specialistiche ed esami presso strutture convenzionate.
  • ASSISTENZA E CONSULENZA.


I casi inerenti ad infortuni sul lavoro, o in itinere, si presentano con una possibilità di duplice tutela per il danneggiato.


Per alcune voci di danno risponde l’Inail, secondo  le norme di legge in vigore, con una tutela attivata attraverso la denuncia di infortunio sul lavoro presentata dal datore di lavoro.

La nostra equipe può intervenire per chi ha subito infortunio sul lavoro, dal responsabile civile e/o dalla sua assicurazione, il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ossia le voci di danno che non sono a carico dell’ Inail: parte di danno biologico e patrimoniale, il danno morale, il danno esistenziale e la perdita di possibilità professionali derivanti da infortuni sul lavoro.



Gestire casi di questo tipo implica una vasta conoscenza della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle modalità di accadimento e delle conseguenti ripartizioni di responsabilità,  e l’abilità nel valutare le ripercussioni sulla carriera professionale per il danneggiato.

 

 

 

ART. 28 – DEFINIZIONE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

 

Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

 

In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.

 

In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

 

Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 34.

 

L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità.

 

A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell’art. 34.

 

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell’industria.

 

Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o per malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

 

a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

 

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.

 

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.

 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.

 

In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 - nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata.

 

Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di cui all’art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.

 

Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o malattia professionale, compreso il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.

 

Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.

 

Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a: franchisinginfortunistica@gmail.com