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Inail - Inps - Invalidità
- Infortuni sul lavoro - Inabilità civile ed inabilità: -Inail- Il danneggiato dopo
il rientro a lavoro, L'Inail esprime un giudizio relativamente al danno
biologico. -Dall'1% al 6% non
risarcibile (franchigia); -Dal 7% all'11%
liquidazione in capitale; -Dal 12% al 100%
rendita mensile. -Inps (lavoro)- -Per l'invalidità
superiore a 2/3 (66% al 99%) pensione invalidità Inps; -100% pensione
inabilità; In entrambi i casi
sono necessari contributi inps. -Inps (Invalidità civile)- Perdita generica per
l'incapacità di lavoro. Sino al 33% non viene riconosciuta
l'invalidità. -Dal 34 al 74%
(Invalidità senza pensione); -Diritto iscrizione
liste di invalidità per lavoro pubblico o privato. -Dal 75 al 99% (Invalido
civile) Per i casi
sopraidicati il/la richiedente ha diritto dopo 65 anni ma, se ha altro
reddito di pensione, famigliare o personale non ha diritto. 100% Inabile civile: Indennità di
accompagnamento per incapacità di deambulare autonomamente e/o incapacità di
attendere ai bisogni elementari della vita. In questi casi la pensione spetta
a chiunque indipendentemente dal reddito. *************************** Offriamo
consulenza e assistenza per il risarcimento di danni causati da infortuni sul
lavoro. La nostra equipe
esaminando la dinamica del sinistro, mette a tua completa disposizione la sua
indiscussa esperienza ai fini di ottenere una veloce e ottimale liquidazione
del danno.
ART. 28 – DEFINIZIONE
DI INFORTUNIO SUL LAVORO Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale. In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi,
senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella
stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi. In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha
diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità
temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di
attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato
definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente
Istituto. Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la
infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale,
debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico
di cui all’art. 34. L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia
professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto
fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo
previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà
senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il
trattamento economico spettante a norma dell’art. 34. Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di
malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle
norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia
professionale agli operai dell’industria. Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia
professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui
al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in
prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta
moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita
dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla
indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il
numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario
contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l’assenza
per infortunio o per malattia professionale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate
applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti
seguenti: a) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538; b) dal 91° giorno in poi: 0,0574. Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui
alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le
quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla
retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è
corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate
dall’INAIL comprese le domeniche. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il
trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di
cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti
dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto. In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai
provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 - nel mese di calendario
precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il
trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente
regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è
ridotto di 1/216,66 nel caso di orario settimanale di 50 ore e di 1/260 nel
caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustificata. Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia
professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale
di cui all’art. 19 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva
l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo. Per i giorni di carenza in caso di assenza per infortunio o
malattia professionale, compreso il giorno dell’infortunio, la percentuale
del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5, è erogata per intero
direttamente dall’impresa all’operaio. Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la
malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà
ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di
riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di
prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato
il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio. Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
franchisinginfortunistica@gmail.com |