LA RESPONSABILITA’ CIVILE:


1. Introduzione
La responsabilità civile aziendale rappresenta una delle polizze più complicate da costruire per una serie di motivi. Da un lato la limitatezza dei massimali prestati dalle compagnie di assicurazione che faticano a mantenere sotto controllo le perdite di un ramo spesso in rosso; dall'altro una serie di clausole limitative e di sottolimiti penalizzanti che non aiutano gli imprenditori a dormire sonni tranquilli. A complicare ancora di più il lavoro degli intermediari e del consulenti, una scarsa conoscenza delle problematiche connesse alla responsabilità civile da parte di imprenditori convinti di essere tranquilli avendo già pagato la polizza Inail, senza conoscere le pericolose insidie della rivalsa. Con gli accordi di Basilea 2 una certa attenzione dovrà essere prestata all'assicurazione di responsabilità civile terzi e operai (RCTO), senza contare che le aziende produttive che fabbricano direttamente prodotti finiti e/o componenti di prodotto, devono tutelarsi anche per la responsabilità civile derivante da prodotto difettoso (RC Prodotti). Qui di seguito prospettiamo una analisi tecnica e di risk management per la gestione dei rischi da RCTO (alla RC Prodotti dedicheremo articoli futuri) delle Pmi.


2. RCTO: le insidie di sottolimiti e clausole restrittive
A volte basta una parola per cambiare il senso di una clausola in un contratto di assicurazione. Il linguaggio giuridico con cui vengono formulate le polizze non è semplice ed è importante fare grande attenzione. Il massimale di responsabilità civile a volte è elevato e sembra fornire adeguate garanzie, ma le insidie sono dietro l'angolo. In primis il massimale RC è espresso nella sua validità per sinistro oppure per sinistro e anno assicurativo? Si tratta di una differenza non da poco, in grado di determinare le sorti di un'azienda. Quanto ai sottolimiti, il campionario è vasto. Danni a cose in consegna o custodia, danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, malattie professionali, danni a veicoli in sosta, cessione di lavoro in subappalto, danni da fuoco, e, per vedere il solo settore edile, danni a condutture e cavi sotterranei, danni da cedimento o franamento del terreno, furti agevolati da ponteggi, danni da bagnamento, garanzia postuma per lavori di installazione o posa in opera, ecc. Queste clausole vengono solitamente prestate con dei limiti standard, spesso inaccettabili. Le compagnie di solito non mollano di un centimetro su questi limiti, anche se un buon lavoro da parte di consulenti e agenti di assicurazione può aiutare ad elevare la portata delle garanzie. Quello che, dal punto di vista tecnico, occorre far presente all'impresa è che questi limiti esistono e che l'impresa deve avere coscienza di questa esistenza. Il trasferimento del rischio quindi, in alcuni frangenti, diventa parziale. La compagnia di assicurazioni arriva fino a un tetto massimo, al di sopra del qualche sborsa l'azienda.


3. La scelta dei massimali e le opzioni franchigie
Che massimale si può considerare adeguato a una data realtà aziendale? Teoricamente l'unico massimale in grado di garantire un'impresa è il massimale illimitato. Si tratta di una prestazione non più garantibile dalle compagnie che lo hanno ritirato dal mercato dopo i drammatici attentati dell'11 settembre 2001. Il massimale illimitato era comunque riferito solo alla RC auto e non riguardava le coperture da RC aziendale. Che massimale proporre allora? Il bravo consulente ha una sola risposta, il massimale più alto possibile sia per l'RCT che per l'RCO. Il perché, in termini spiccioli lo si capisce osservando le entità dei sinistri da responsabilità civile che colpiscono cose (si pensi per esempio ai danni da fermo attività) e persone (basta consultare sentenze e tabelle dei tribunali per capire quanto "costano" un morto o un invalido).
Dal punto di vista del risk management, si potrebbe sperimentare la soluzione dell'aumento della franchigia frontale per contenere i costi di polizza. Una scelta imprenditoriale e tecnica affidabile se la gestione manageriale guarda con preoccupazione ai sinistri importanti o catastrofici. Le compagnie sono felici di poter abbattere i costi di polizza a fronte di una più elevata partecipazione al rischio dell'impresa. La franchigia si può tecnicamente calibrare sullo storico dei sinistri. Un'azienda sana che, per esempio, in dieci anni abbia avuto due sinistri da importi inferiori ai 1.000 euro potrebbe, teoricamente, supportare una franchigia frontale di 2.500 - 5.000, anche 10.000 euro. Certo la franchigia frontale è inutile per quelle imprese che pretendano la copertura dei sinistri a partire dal primo euro. Si tratta di due filosofie diverse. Cui comunque il mercato assicurativo può dare risposta.


4. Attenzione ai lavori presso terzi
Le ditte che effettuano lavori presso terzi, come aziende edili e di montaggio, devono fare ancora più attenzione alle clausole restrittive. Facciamo qualche esempio.
La clausola lavori presso terzi ad esempio, impone pesanti limitazioni per danni che derivino da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute (strumentazioni da cantiere, fiamme ossidriche, ecc.).
Lo stesso la clausole danni a condutture e/o impianti sotterranei pericolosa, specie per le aziende che effettuano scavi, per il danno diretto (danno materiale alla conduttura o all'impianto) e per il danno indiretto (fuoriuscita d'acqua, interruzione di attività o di servizio).
Attenzione alla clausola danni da interruzione di attività di terzi. Paga l'interruzione di servizio? Con che limiti viene prestata? Nei cantieri prestare attenzione inoltre alla dicitura danni a cose che per volume e peso non possono essere spostate. Questo potrebbe creare non pochi problemi nel caso di cantieri con diversi subappaltatori o ditte esterne che vi lavorano.


5. Verso Basilea 2
In chiave Basilea 2, per adeguare la polizza agli standard richiesti, appare fondamentale un attento studio delle garanzie, una chiara esplicazione delle franchigie e dei sottolimiti di garanzia, che vanno calibrati sulle reali esigenze dell'azienda e la costruzione di una polizza adeguata nei massimali e nelle franchigie, capace di inglobare, tra le altre cose, le formulazioni di garanzia che includano le nuove tipologie di contratti di lavoro. Un lavoro da professionisti che potrebbe operare selezione sul mercato assicurativo, evidenziando, nel contempo, l'importanza della partnership con consulenti industriali e risk manager.

 

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