DANNI AGLI AUTOVEICOLI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA –
ANIMALI DOMESTICI:
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Chi risponde civilmente dei danni causati da un cervo che,
attraversando la strada, piomba sul cofano della nostra autovettura?
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Chi, in caso di collisione, deve risarcire i danni
cagionati dal cinghiale alla nostra automobile? E in caso di incidenti avvenuti
con cani o cavalli, i loro proprietari
possono stare tranquilli o, invece, possono essere chiamati a risarcire
i danni?
·
E se la collisione avviene con una mucca scappata dalla
zona di pascolo? O con un daino abbagliato dai fari di un fuoristrada?
·
Oppure ancora con una giraffa scappata da un circo? Con
questo intervento, La Guardia Group illustra in modo chiaro, dettagliato e
completo il sistema della responsabilità civile in caso di incidenti
automobilistici avvenuti con gli animali.
· I casi di collisione
tra autovetture con fauna selvatica riempiono con sempre maggiore frequenza i
verbali dei 1.160 Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato; in Italia
rappresentano un fenomeno di discreta dimensione sia in quanto costituiscono il
3 per cento del numero totale dei sinistri automobilistici e sia poiché
hanno causato, nel decennio 1995-2005, circa 150 vittime e qualche centinaio di
feriti gravi.
L’enorme aumento del parco
automobilistico circolante per le strade italiane, il continuo sviluppo della
rete viaria che penetra nei boschi, divide le valli e costeggia le montagne
nonché il considerevole aumento sul territorio nazionale della fauna
selvatica hanno comportato come conseguenza la corrispondente crescita dei sinistri.
Per ovvi motivi dimensionali, il fenomeno riguarda
principalmente le popolazioni di ungulati artiodattili: ossia cervidi (cervi,
daini e caprioli), bovidi (camosci, stambecchi, mufloni e capre inselvatichite)
e suidi (cinghiali).
In particolare, i giovani caprioli maschi sono
gli ungulati che pagano il più alto tributo alla circolazione stradale,
seguiti dai cinghiali durante la fase della dispersione giovanile e dai cervi
maschi durante la stagione dei bramiti. I bovidi sono più
“fortunati”, in quanto il numero delle autovetture circolanti nel
loro habitat naturale (alta montagna) è sensibilmente basso e scompare
del tutto durante i mesi invernali.
Molto frequenti sono anche i casi di incidenti avvenuti con cani randagi
e con cani vacanti. Purtroppo, si verificano anche sporadiche collisioni con
altri canidi di grossa taglia, quali lupi, volpi e sciacalli dorati.
Fortunatamente, invece, le collisioni con i mustelidi (tassi, martore, faine,
puzzole, furetti, ermellini, donnole, visoni e lontre), con i felidi (gatti
selvatici e linci), con i leporidi (lepri, conigli selvatici e silvilaghi), con
gli sciuridi (scoiattoli e marmotte), con gli istricidi (istrici), con i miocastoridi (nutrie) o con gli uccelli galliformi della
famiglia dei fasianidi (fagiani, starne, quaglie, pernici rosse e pavoni) sono
rare e, salvo casi particolari, si risolvono con un grosso spavento del
guidatore o con una brusca frenata.
Poco frequenti, e comunque molto meno rispetto
al passato, sono le collisioni con gli ungulati perissodattili appartenenti
alla famiglia degli equidi (cavalli, asini e muli).
Infine, non si hanno notizie di incidenti avvenuti tra
autovetture ed orsi bruni. In tal caso, trattandosi di specie particolarmente
protetta, il danno alle autovetture sarebbe irrilevante rispetto alla
inestimabile perdita faunistica.
Un caso particolare, ed in genere
sottovalutato, di collisioni tra veicoli e fauna selvatica si ha in occasione delle
migrazioni riproduttive di alcuni anfibi (rane, rospi, raganelle, tritoni e
salamandre), in cui talvolta si assiste alla perdita di intere popolazioni
schiacciate dagli automezzi.
Questo fenomeno, oltre a cagionare gravi ferite
nella conservazione della biodiversità, può provocare, a seguito
della scivolosità del manto stradale, notevoli problemi di sicurezza del
tratto stradale, in particolare per i motociclisti in transito.
Il maggior numero di incidenti stradali in cui
è coinvolta la fauna selvatica si registra in aprile e maggio
nonché in agosto, settembre e ottobre.
In particolare, le collisioni con i cinghiali
aumentano gradualmente tra agosto ed ottobre, probabilmente a causa della
ricerca delle coltivazioni mature di pianura e della dispersione giovanile. Le
collisione con i cervidi, invece, presentano due picchi, tra aprile e giugno e
tra ottobre e novembre, legati
rispettivamente al raggiungimento dei pascoli di fondovalle, dove
trovano fresche erbe primaverili, e agli spostamenti nella stagione
riproduttiva.
Conformemente alle abitudini crepuscolari e notturne della
maggior parte dei mammiferi, le fasce orarie particolarmente a rischio sono
quella mattutina tra le ore 5 e le ore 8 e quella serale tra le ore 19 e le ore
22.
Appena il 20 per cento di sinistri rispetto al
totale si verifica durante il giorno. La distribuzione geografica degli
incidenti è influenzata da vari e complessi fattori, tra cui la
densità e la presenza numerica della fauna, l’intensità del
traffico veicolare, le caratteristiche della rete stradale, la presenza
antropica e la frammentazione del territorio rurale. In Italia, gli incidenti
con gli ungulati si concentrano lungo le valli alpine (ad eccezione delle zone
alpine scarsamente abitate) e in tutta la fascia appenninica (in particolare, nelle zone collinari ed in
prossimità dei valichi); nelle pianure centrali e nelle zone costiere
(ad eccezione di alcune pinete e leccete associate a macchie mediterranee),
invece, il fenomeno è di gran lunga minore.
Intorno alle grandi città si registra un
aumento degli incidenti causati da carnivori (lupi, volpi e tassi), a causa
forse di alcuni fattori che li attraggono verso i centri abitati: maggiore
presenza di cibo, temperature più miti, assenza di attività
venatorie, riduzione delle zone rurali a causa dell’espansione delle
periferie urbane con conseguente diminuzione del dominio vitale (il cosiddetto home
range, ossia la superficie utilizzata per il
completo espletamento delle funzioni vitali quali il riposo,
l’alimentazione, il rifugio, la riproduzione, le cure parentali…).
In ogni caso, la distribuzione geografica degli incidenti rispecchia fedelmente
la distribuzione areale delle singole specie di animali coinvolti negli
incidenti e quasi sempre il sinistro avviene in prossimità del
rispettivo habitat naturale: intorno a Roma, non è mai stato investito
uno stambecco ed a Madonna di Campiglio (TN) non hanno mai investito un’istrice, ma ugualmente nelle strade cittadine del
comune di Torino, capitale delle Alpi, non si è mai registrato un
incidente stradale con un camoscio, tipico ungulato delle Alpi. La frequenza
degli incidenti dipende in larga parte anche dalla tipologia della strada, che
a sua volta condiziona la velocità media di percorrenza.
Mentre le strade statali registrano una alta
frequenza di sinistri, nelle strade provinciali la frequenza registrata
è di gran lunga minore e nelle strade comunali è decisamente
bassa. Le autostrade, invece, sono curiosamente sede di pochissimi incidenti,
sia perché sono tutte recintate e conseguentemente l’accesso alla
fauna selvatica è limitato e sia perché l’alta
velocità e l’elevata frequenza degli autoveicoli scoraggiano
l’attraversamento da parte degli animali.
È opportuno sottolineare che spesso non
è il «grosso cervo (come riferito da quella lettrice) a
piombare sul nostro cofano», ma, al contrario, è la vettura
che, andando ad una velocità tale da non riuscire a frenare in tempo,
piomba sull’ungulato rimasto nel frattempo immobile sull’asfalto
perché confuso, spaventato o abbagliato dai fari. Nell’etologia di
questi animali non si sono ancora registrati casi comportamentali di ungulati
che attaccano un’automobile! In ogni caso, le collisioni con il selvatico
cagionano agli utenti della strada danni più o meno rilevanti ai propri
veicoli e, in casi particolari, anche gravi lesioni alle persone.
Ottenere il risarcimento dei danni conseguenti
ad un sinistro con un animale selvatico significa sostenere una procedura lunga
ed aleatoria, sia perché manca nell’ordinamento giuridico italiano
una espressa disposizione di legge che regoli la materia e sia perché
spetta al danneggiato l’onere di provare che la collisione con il
selvatico sia avvenuta per cause a lui non imputabili e che i danni subiti
siano stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati
dall’animale. A volte, gli
automobilisti danneggiati richiedono il risarcimento dei danni patiti
all’ente gestore della strada dove è avvenuta la collisione o
all’ente concessionario dell’autostrada in cui si è
verificato il sinistro. Altre volte, i danneggiati si rivolgono alla Regione o
alla Provincia del luogo in quanto enti pubblici titolari, secondo i rispettivi
ambiti di competenza, delle funzioni connesse alla protezione della fauna
selvatica. Alcuni, invece, richiedono i danni al Ministero delle politiche
agricole e forestali o al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, in quanto «la fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato». In ogni caso si tratta sempre di situazioni
molto controverse poiché ciascun ente, in assenza di una precisa
disposizione di legge, tende ad escludere la propria responsabilità,
costringendo l’automobilista ad un contenzioso lungo ed incerto.
Certamente, è esclusa la responsabilità dell’ente gestore
della strada, qualora questo abbia provveduto ad installare ai bordi della sede
stradale, in modo congruo e ben visibile, la relativa segnaletica di pericolo
(cartello triangolare bianco con bordi rossi all’interno del quale
è raffigurato il balzo di un capriolo).
Non dovrebbe, invece, essere esclusa la
responsabilità civile della società concessionaria in caso di
collisione avvenuta lungo un’autostrada:
in questo caso, la società
concessionaria dovrebbe rispondere dei danni cagionati al veicolo ed alle
persone poiché ha il dovere di proteggere la sede stradale lungo tutta
la tratta avuta in concessione con congrue barriere, al fine di evitare
pericolose intrusioni di animali selvatici.
È, altresì, esclusa qualsiasi
responsabilità dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e
dell’Ambiente e della tutela del territorio poiché, salvo qualche
ambito, la competenza sulla fauna selvatica è stata, in generale,
trasferita alle Regioni già da diversi anni.
Dovrebbe essere parimenti esclusa la
responsabilità civile della Provincia, qualora questa abbia adottato
tutti quei piani di gestione faunistica e posto in essere tutte quelle azioni
di prelievo selettivo volti a contenere il numero delle popolazioni di ungulati
presenti sul suo territorio, al fine di evitare danni a persone o cose
provocati dai selvatici stessi.
Ancora. In caso di danni causati da un animale
selvatico ad un’autovettura situata all’interno di un’area
naturale protetta, l’automobilista danneggiato può, in presenza di
certe condizioni, richiedere direttamente all’Ente Parco un indennizzo
per i danni subiti.
Come si è accennato all’inizio, la
questione è molto complessa. Cercando di fare chiarezza, va detto che
già la precedente legge sulla caccia (la n. 968 del 1977) aveva
introdotto un’importante modifica alla legislazione previgente: la fauna
selvatica da “res nullius” (cosa
di nessuno) è divenuta “patrimonio indisponibile dello
Stato” (bene pubblico di proprietà dello Stato). Questa modifica
è stata confermata anche nell’articolo 1 della vigente legge sulla
caccia (la n. 152 del 1992). La novità sostanziale è stata, per
quanto concerne gli automobilisti danneggiati, la possibilità di
individuare un soggetto (lo Stato, per l’appunto astrattamente
responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica in caso di incidenti
stradali. Tutto chiaro? Niente affatto! L’articolo 117 della Costituzione
(sia nella vecchia formulazione che nel nuovo testo scaturito dalla riforma
approvata nel 2001) assegna la materia della caccia alla competenza
istituzionale delle Regioni. Conseguentemente, le relative competenze
gestionali e la corrispondente responsabilità sono passate alle singole
Regioni. Tutto risolto? Tutt’altro! Ciascuna Regione, nell’ambito
della propria autonomia, ha avuto la possibilità di sub-delegare, in tutto
o in parte, la gestione e le responsabilità in materia faunistica alle
Province. Ne è scaturita una situazione complessiva del tutto
disomogenea e poco comprensibile per l’automobilista-danneggiato.
Laddove è stata approvata
dall’ente Regione una organica normativa di delega alle Province di tutte
le competenze in materia faunistica, ogni richiesta di risarcimento va rivolta
alla Provincia del luogo in cui si è verificato il sinistro. In mancanza
di delega della competenza alle Province, la Regione rimane l’unica
amministrazione istituzionalmente competente a ricevere le domande di
risarcimento.
In caso di delega parziale della competenza
alle Province, la Regione, rimanendo titolare di alcune funzioni quali per
esempio la programmazione ed il coordinamento della gestione faunistica,
può essere chiamata a rispondere in solido con la Provincia dei danni
cagionati agli automobilisti dalla fauna selvatica. Chiarito adesso? Non
ancora! A complicare ulteriormente la questione è subentrata recentemente
anche un’importante pronuncia della Corte di Cassazione. Ai sensi di
questa sentenza - poiché alle Regioni, pur avendo attribuito alle
Province le funzioni in materia di patrimonio faunistico, compete
l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli
animali selvatici arrechino danni a persone o cose e poiché devono
costituire un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni
arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed agli allevamenti
zootecnici - nell’ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica ed il
cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione stessa
può essere chiamata a rispondere in forza della norma generale sulla
responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del
codice civile, con conseguente obbligo di risarcire all’automobilista
tanto il danno emergente che il lucro cessante. Ed il vincolo di
solidarietà tra i due enti persisterebbe anche se il sinistro si fosse
verificato su una strada di proprietà rispettivamente della Provincia o
della Regione. Ovviamente, la Regione e la Provincia rispondono in solido
soltanto dei danni a persone o cose causati da quegli animali oggetto delle
norme di legge poste a protezione della fauna selvatica omeoterma, ossia
mammiferi ed uccelli.
Sarebbero, quindi, esclusi da ogni risarcimento
gli eventuali danni causati dai rettili, dagli anfibi nonché da tutta la
fauna alloctona. La Regione e la Provincia, quindi, non risponderebbero dei
danni causati, per esempio, dalla tigre introdotta illegalmente da un
bracconiere o dalla giraffa fuggita da un circo per un caso fortuito. E non
risponderebbero neanche per i danni causati da un daino proveniente da un
azienda faunistico-venatoria. Nell’ambito della complicata questione
bisogna segnalare anche una residua responsabilità civile dello Stato.
Si tratta di tutti quei casi in cui l’incidente automobilistico sia
avvenuto all’interno di una Riserva naturale dello Stato oppure i danni
alle autovetture siano stati causati da animali selvatici provenienti da una
Riserva statale. In tali casi, sussisterebbe la responsabilità civile
dello Stato, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile e l’Ente
gestore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dagli animali
selvatici affidati alla sua tutela. Uso apposta il condizionale, poiché,
trattandosi di responsabilità aquiliana, l’onere di provare la
specifica colpa dello Stato spetta al danneggiato, che, finora, quasi mai
è riuscito ad accertare in sede giudiziaria l’eventuale cattiva
gestione faunistica posta in essere quotidianamente dall’Ufficio per la
biodiversità (la gloriosa ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali,
ora struttura operativa di eccellenza del Corpo Forestale dello Stato).
In presenza di animali domestici, la questione
è, invece, completamente differente. Infatti, dei danni agli
automobilisti causati dagli animali da compagnia (cani e gatti), dagli animali
da lavoro (cavalli, asini e muli) e dagli animali da allevamento (bovini,
caprini, ovini, suini, pollame e conigli) ne rispondono esclusivamente i
rispettivi proprietari. Ai sensi dell’articolo 2052 del codice civile,
infatti, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo
ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia
che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che
provi il caso fortuito. Il vero punto dolente dell’intera questione
è comunque un altro.
Una volta accertato quale sia l’ente
pubblico competente a ricevere le richieste di risarcimento rimane a carico
dell’automobilista danneggiato l’onere di provare la condotta
colposa dell’ente medesimo. Risulta evidente che, se è facile
provare la colpa del conducente di un veicolo che in prossimità di un
incrocio non si è fermato al segnale di stop, ben più difficile
è dimostrare la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia di un
ente pubblico nella gestione della fauna selvatica, e soprattutto la diretta
riconducibilità del singolo incidente a tale ipotetica condotta colposa.
In un primo tempo la giurisprudenza prevalente era orientata nella diretta
applicazione nei confronti di Regioni e Province dell’articolo 2052 del
codice civile che, come si è sopra accennato, stabilisce la
responsabilità del soggetto che abbia animali in custodia per gli eventuali
danni causati dagli stessi, salvo che dimostri il caso fortuito. In sostanza,
si era stabilita una vera e propria inversione dell’onere della prova: non
era più il danneggiato a dover dimostrare che l’incidente era
stato cagionato a causa di un insufficiente controllo sulla fauna selvatica, ma
al contrario era la Provincia (o la Regione o la ex A.S.F.D.) a dover provare
che il sinistro automobilistico era avvenuto per motivi del tutto imprevisti ed
imprevedibili (appunto, per un caso fortuito). Tale interpretazione, però,
è stata successivamente rivista dalla stessa Corte di Cassazione, che,
sulla spinta delle numerose pronunce emesse, a seconda del valore del danno,
dai Giudici di pace e dai Tribunali di tutta Italia, non ha ritenuto più
sussistenti i requisiti della custodia di animali previsti dall’articolo
2052 del codice civile. In pratica, la Corte suprema, riconoscendo il carattere
di naturale erraticità della fauna selvatica, ha stabilito che la
pubblica amministrazione (Regione, Provincia, Ente Parco o Corpo forestale
dello Stato – Ufficio per la biodiversità) non può avere un
controllo diretto sulla stessa, tale da farne derivare una eventuale
responsabilità per danni, come avviene di norma per gli animali
domestici.
In tal modo, però, si ricadeva nel
problema opposto: ossia, tornando ad applicare in modo rigido il principio
della colpa previsto dall’articolo 2043 del codice civile, si impediva di
fatto ogni possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione, ritornando di nuovo
sull’argomento e pur confermando la necessità di far riferimento
ai principi di cui all’articolo 2043 del codice civile, ha, da ultimo,
stabilito che sussiste la responsabilità solidale della Regione e della
Provincia, qualora queste non abbiano adottato tutte le misure idonee ad
evitare che la fauna selvatica arrechi danni a persone o cose, attenuando
l’onere della prova a carico dell’automobilista danneggiato e
consentendo, in via astratta, la valutazione, da parte del giudice di merito,
dell’idoneità o meno delle misure di controllo attuate da Province
e Regioni. Dopo questa sentenza del settembre 2003, la parola è passata
al giudice di primo grado (a seconda del valore del danno: Giudice di pace in
caso di danni inferiori a 15.493,71 euro e Tribunale civile per danni superiori
a 15.493,71 euro). Ossia, il singolo giudice di primo grado deve valutare di
volta in volta se gli strumenti di gestione della fauna selvatica siano stati
sufficienti a contenere il transito degli animali sulle strade e la relativa
probabilità di incidente, tenendo anche in debito conto
dell’eventuale concorso di colpa dell’automobilista (stato di
ebbrezza, velocità superiore a quella consentita, uso del telefono
cellulare, …). Valutazione quanto mai difficoltosa, avuto riguardo ai
diversi strumenti ed alle differenti politiche gestionali con cui le varie
Regioni e Province affrontano il problema lungo tutta la penisola. A ciò
si aggiunga che alla responsabilità civile collegata al controllo della
fauna selvatica, va aggiunta, nei casi in cui la strada sia di competenza della
Provincia o della Regione, quella concernente la gestione della rete stradale.
Ossia, costituisce elemento utile a formare la responsabilità civile
dell’ente locale l’assenza o meno di tutte quelle misure idonee a
mettere in sicurezza la sede stradale: cartelli stradali di pericolo indicanti
il transito della fauna selvatica, ispositivi ottici
riflettenti la luce dei veicoli in transito in grado di abbagliare gli animali
in prossimità della sede stradale, tunnel sotterranei per
l’attraversamento della fauna, … È il caso di segnalare che
alcune Province, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, hanno
incominciato a curare anche l’aspetto della prevenzione, attraverso
idonee campagne informative rivolte agli utenti della strada circa le zone
più pericolose per la circolazione, gli orari ed i periodi
dell’anno più a rischio. Campagne di sensibilizzazione che vanno
ad aggiungersi ai consueti cartelli stradali ed agli annuali abbattimenti
selettivi delle popolazioni di ungulati più numerose.
Altre Province, invece, hanno incominciato a
studiare a fondo la questione sia attraverso l’organizzazione di
periodici convegni sul tema che tramite la realizzazione di una apposita banca
dati informatica finalizzata, oltre che alla conoscenza quantitativa del
fenomeno, alla stesura di una dettagliata carta dei rischi. Diverse
amministrazioni (Regioni, Province ed Enti Parco), inoltre, hanno predisposto
speciali fondi aventi lo scopo di indennizzare almeno in parte gli
automobilisti danneggiati, analogamente a quanto già avviene per i danni
provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, agli allevamenti
zootecnici ed ai terreni coltivati o destinati ai pascoli. L’indennizzo,
però, non è un risarcimento del danno patito; costituisce
soltanto una sorta di ristoro a titolo di solidarietà di cui si fa
carico l’ente pubblico e conseguentemente quanto viene corrisposto in
denaro copre solo una parte del danno effettivamente subito. Giova sottolineare
che se la corresponsione dell’indennizzo non comporta alcuna ammissione
di responsabilità da parte della pubblica amministrazione, nulla
impedisce all’automobilista danneggiato di richiedere, anche per le vie
legali, il risarcimento dell’importo residuo non indennizzato. Di norma,
l’indennizzo dei danni subiti non è previsto per gli incidenti
avvenuti sulla rete autostradale, in quanto quest’ultima è gestita
direttamente dalle singole società concessionarie dei rispettivi tratti
di competenza. Negli Stati europei in cui il fenomeno in esame è
più consistente, il problema è stato risolto a monte estendendo
per legge l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità
civile dell’autoveicolo (R.C.A.) anche ai casi di danni causati dalla
fauna selvatica, a fronte di un leggero aumento del premio assicurativo annuo.
Segnali verticali di
pericolo previsti dal Codice della strada


Fauna selvatica in
transito
Fauna domestica in transito
Ai sensi dell’articolo 39 del codice della strada, la
presenza di questi segnali preavvisa l’esistenza di un pericolo derivante
dal possibile transito della fauna nella sede stradale ed impone ai conducenti
di tenere un comportamento prudente.
Per Info, Consulenza e Assistenza Gratuita scrivete a:
franchisinginfortunistica@gmail.com